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Sentenza della Corte Costituzionale n°30 del 28 gennaio 1983

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimitą costituzionale dell’art. 1, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555, e dell’art. 20 delle disposizioni preliminari al Codice civile,. sollevate in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione dal Tribunale per i minorenni di Firenze;

2) dichiara l’illegittimitą costituzionale:

a) dell’art. 1, n. 3. della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;

b) dell’art. 2, comma 2, della legge predetta;

3) dichiara — in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 l’illegittimitą costituzionale dell’art. 1, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555.

 

 

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