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PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO 1060/90

Quesiti circa l’interpretazione delle leggi in materia di cittadinanza.

Vista la relazione prot. K. 9.3, in data 17 luglio 1990, con la quale il Ministero dell’interno (direzione generale amm.ne generale e affari del personale – div.ne cittadinanza) ha posto alcuni quesiti circa l’interpretazione delle leggi in materia di cittadinanza;

Esaminati gli atti ed udito il relatore;

Ritenuto in fatto quanto esposto dall’Amministrazione;

Considerato:

  1. Il Ministero dell’Interno pone una serie di quesiti relativi alla disciplina della cittadinanza, traenti origine, in prevalenza, da alcune difficoltà di coordinamento fra la legge 13 giugno 1912, n. 555, che ne contiene le norme fondamentali, e la legge 21 aprile 1983, n. 123, che ne ha modificati alcuni importanti aspetti.

I quesiti posti possono essere così sintetizzati ed elencati:

    1. quale sia il regime della cittadinanza del minorenne i cui genitori, già cittadini italiani, perdano tale cittadinanza;
    2. quale sia il regime della cittadinanza del minorenne, figlio di primo letto, il cui genitore superstite muti cittadinanza per effetto di nuove nozze;
    3. nel caso di cittadinanza acquistata per matrimonio, quali siano gli eventuali effetti dello scioglimento di questo;
    4. quali siano gli effetti del mancato esercizio dell’opzione di cui all’art. 5, comma 2, legge n.123/83, e quale sia il regime del riacquisto della cittadinanza italiana, nel caso che essa sia stata perduta a causa della mancata opzione, o, rispettivamente, a causa dell’opzione per la cittadinanza straniera;
    5. se l’art. 7 della L n. 555 del 1912 abbia uno spazio di applicazione, ed eventualmente quale, nel quadro della normativa attualmente vigente.

Conviene esaminare distintamente le varie questioni.

  1. Il quesito sopra indicato alla lettera (a) attiene al coordinamento fra l’art. 12 della legge n. 555 del 1912, e l’art. 5 della legge n. 123 del 1983.

La legge del 1912, com’è noto, disponeva (art. 1) che fosse cittadino "per nascita" il figlio di padre cittadino (o, in certi casi, di madre cittadina). Disponeva, inoltre, (art. 12, comma primo) che i figli minori, non emancipati, di chi acquistasse la cittadinanza italiana, acquistassero essi stessi la cittadinanza italiana "salvo che, risiedendo all’estero, conservino secondo la legge dello Stato a cui appartengono, la cittadinanza straniera". La legge del 1983, invece, dispone (art. 5, coma primo) che " è cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina".

Con parere reso il 14 novembre 1986, questa Sezione ha osservato che l’art. 5 della legge del 1983, stante l’ampiezza e la generalità della sua previsione, sostituisce entrambe le citate disposizioni della legge del 1912. In altre parole, secondo la nuova norma al minorenne si comunica, di diritto, la cittadinanza italiana del genitore senza distinguere se si tratti del padre o della madre o di entrambi, e senza distinguere, altresì, tra il caso che il genitore sia già cittadino al momento della nascita e il caso che divenga tale in prosieguo, purché prima che il figlio sia uscito di minorità.

Il Ministero chiede, ora, se ed in quali punti sia ancora vigente il secondo comma dell’art. 12 della legge del 1912, il cui tenore è il seguente:

"I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comunque la residenza col genitore esercente da patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero (….)".

La Sezione richiama, innanzi tutto, l’art. 5 della legge del 1983, a norma del quale, come si è visto "è cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina". Ciò comporta che l’acquisto della cittadinanza da parte del minore si verifica ope legis per il solo fatto che l’acquisti uno dei due genitori, a nulla rilevando che i genitori o il minore risiedano in Italia o all’estero, che il minore conviva con l’uno o con l’altro dei genitori, che la patria potestà sia esercitata dall’uno o dall’altro di essi, e, infine, che il minore conservi o meno la cittadinanza di origine. Sicché, se uno solo dei genitori perde la cittadinanza italiana, mentre l’altro la conserva, pure il figlio minore la conserva. E ciò a prescindere, di nuovo, dal fatto che il minorenne risieda in Italia o all’estero, che conviva col genitore cittadino o con quello non cittadino, che la patria potestà sia esercitata dall’uno piuttosto che dall’altro dei genitori, e che il minore, a seguito dell’acquisto della cittadinanza straniera da parte del genitore, acquisti o meno, a sua volta, quella cittadinanza. Al riguardo va sottolineato che la legge del 1983, ispirandosi ad un certo favor per il minore, espressamente consente, in tutti questi casi, che lo stesso abbia una doppia cittadinanza e la conservi sino al compimento di un anno dal conseguimento della maggiore età; termine, per di più, prorogato a tempo indeterminato dalla legge 15 maggio 1986, n. 180.

Quid iuris, però, nel caso che entrambi i genitori del minorenne perdano la cittadinanza italiana, o la perda il solo genitore che l’aveva? La formulazione dell’art. 5 della legge del 1983, con l’uso dell’espressione "e’ cittadino …." E non "acquista la cittadinanza …", fa intendere che il collegamento fra lo status del genitore e quello del figlio si protrae oltre il momento dell’acquisto della cittadinanza da parte del secondo; precisamente, si protrae per tutto il tempo della minore età del figlio. Pertanto, venendo meno lo status civitatis del genitore, viene meno anche quello del minorenne. Ma per coerenza col sistema della legge n. 123/83 si dovrà prescindere ancora dalla residenza del minore, dalla sua convivenza con l’uno o con l’altro dei genitori e dal fatto che la patria potestà sia esercitata dall’uno o dall’altro. In questo senso, e cioè nella parte in cui attribuisce rilevanza a questi stati di fatto non più contemplati dalla normativa del 1983, il disposto dell’art. 12, secondo comma, deve ritenersi superato.

Non si può dire altrettanto di altre parti del comma in parola. Innanzi tutto, conserva, validità, per evidenti motivi di ordine razionale ed equitativo, la disposizione che riserva al minore, che abbia perduto in tal guisa la cittadinanza italiana, una possibilità di riacquisto agevolato. In secondo luogo, appare sempre valido ed attuale l’inciso che subordina la perdita della cittadinanza, da parte del minore, all’acquisto di una cittadinanza straniera.

Ed invero, va considerato che l’acquisto di una cittadinanza straniera da parte del genitore non comporta necessariamente il simultaneo acquisto della stessa cittadinanza da parte del minore; ciò dipende, evidentemente, dalle normative straniere, che sul punto ben possono risultare difformi da quella italiana. Ciò posto, si deve tener conto del principio secondo cui l’ordinamento tende ad evitare le situazioni di apolidia. E pertanto, dandosi il caso che l’acquisto di una cittadinanza straniera da parte dei genitori non si estenda, a norma del diritto straniero, al minorenne, e comunque quest’ultimo non acquisti o possieda un’altra cittadinanza, e’ giocoforza che il minore conservi quella italiana.

In conclusione, il secondo comma dell’art. 12 si deve ora ritenere vigente nel testo che segue:

"I figli minori non emancipati di che perde la cittadinanza divengono stranieri, quando acquistino la cittadinanza di uno stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli artt. 3 e 9".

Tale disposizione, in coerenza con quanto testé detto, deve interpretarsi come segue:

    1. la perdita della cittadinanza deve riguardare entrambi i genitori;
    2. l’inciso "quando acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero" va inteso come comprendente anche il caso che la cittadinanza straniera sia già posseduta;
    3. la cittadinanza straniera, che deve essere acquistata o posseduta dal minore affinché si verifichi, per lui, la perdita di quella italiana, non e’ necessario che sia la stessa acquistata dai genitori, ne’ che l’acquisto della cittadinanza straniera da parte del minore sia contemporaneo alla perdita della cittadinanza italiana da parte dei genitori (sul punto, v. il parere 24 ottobre 1975, n. 1820/75 di questa Sezione).

 

  1. Il quesito sopra indicato alla lettera (b) attiene al coordinamento fra il già citato art. 5 della legge del 1983, e l’art. 12, terzo comma, della legge del 1912.

L’art. 12, terzo comma, e’ del seguente tenore:

" Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso che la madre esercente la patria potestà o la tutela legale sui figli abbia una cittadinanza diversa da quella del padre premorto. Non si applicano invece nel caso in cui la madre esercente la patria potestà muti cittadinanza in conseguenza del passaggio a nuove nozze, rimanendo allora inalterata la cittadinanza di tutti i figli di primo letto".

Riguardo al primo periodo di questo comma, si osserva che la sua portata normativa appare sostanzialmente superata ed assorbita dalla nuova disposizione dell’art. 5, a norma del quale, come si e’ visto, la cittadinanza italiana si comunica al figlio minore, senza distinzione se essa appartenga al padre, o alla madre, o ad entrambi, e senza riferimento a chi eserciti la patria potestà.

Resta da verificare l’applicabilità della seconda parte del comma.

La disposizione concerne, di per sé, il caso della madre vedova che muti la cittadinanza per effetto di nuove nozze, tuttavia conviene chiedersi, innanzitutto, quali siano, nel sistema introdotto nel 1983, gli effetti della morte del padre cittadino, nel caso che la madre abbia una diversa cittadinanza, o per dir meglio, poiché la legge del 1983 ha eliminato ogni riferimento al sesso dei genitori, quali siano gli effetti della morte dell’unico genitore che avesse la cittadinanza italiana.

Si e’ già visto che se l’unico genitore cittadino perde la cittadinanza italiana, anche il figlio minore la perde, sempre che ne possieda o ne acquisti un’altra. Si potrebbe dunque sostenere che anche quando viene meno, per morte, l’unico genitore cittadino, e dunque cessa la situazione contemplata dal primo comma dell’art. 5 della legge del 1983, il figlio minore perde la cittadinanza italiana, purché ne acquisti o ne possieda un’altra.

Questa soluzione, peraltro, non sembra accettabile. Essa equivarrebbe a leggere il primo comma dell’art. 5 come se fosse scritto "E’ cittadino italiano il figlio minorenne (…) di padre cittadino vivente o di madre cittadina vivente". Ma si tratta di una forzatura al testo della legge. Nel linguaggio comune, mentre non può essere detto "figlio di genitore cittadino" colui il cui genitore sia bensì stato cittadino, ma tale non sia piu’ in atto, bene puo’ esser detto, e viene detto, "figlio di genitore cittadino" colui il cui genitore premorto fosse cittadino in vita e sia defunto in costanza di tale qualità.

Ciò si dice a prescindere dalle argomentazioni di ordine razionale ed equitativo che pure inducono a ritenere che il minorenne conservi la cittadinanza italiana anche dopo la morte dell’unico genitore (padre o madre) che gli comunicasse tale status.

Tanto premesso, riguardo agli effetti della morte del genitore, si deve vedere quali siano gli effetti delle nuove nozze del genitore superstite, secondo la disciplina, cosi ricostruita, della legge del 1983; e si vedrà poi se in questo contesto la seconda parte del terzo comma dell’art. 12 della vecchia legge abbia ancora spazi di applicazione.

Conviene esaminare distintamente le varie configurazioni che può assumere la fattispecie:

    1. caso del minore che derivi la cittadinanza italiana solo dal genitore premorto, mentre il genitore superstite ha una diversa cittadinanza; le ulteriori modificazioni dello status civitatis del genitore superstite, dipendano da nuove nozze o da altra causa, non hanno alcun riflesso sulla conservazione della cittadinanza italiana da parte del minore;
    2. caso del minore che derivi la cittadinanza italiana da entrambi i genitori: morto l’uno, le eventuali modificazioni dello status civitatis dell’altro sono ininfluenti, in quanto, nel sistema della legge del 1983, per il possesso e la conservazione della cittadinanza da parte di un minorenne e’ sufficiente che cittadino sia un solo genitore, o che tale fosse il genitore premorto. Pertanto l’eventuale perdita della cittadinanza da parte del genitore superstite, per nuove nozze o qualsivoglia altra causa, non elimina il presupposto della conservazione della cittadinanza da parte del minore;
    3. caso del minore che derivi la cittadinanza italiana solo dal genitore superstite, il quale poi passi a nuove nozze; se ciò comporta, per il genitore, la perdita della cittadinanza italiana, lo stesso accade del minore;
    4. caso del minore nato da genitori entrambi non cittadini; poiché a norma dell’art. 5, primo comma, della legge del 1983, l’acquisto della cittadinanza italiana da parte di uno dei due, per qualsivoglia ragione, determina l’acquisto della stessa cittadinanza da parte del minore, ciò si verifica anche se la cittadinanza e’ acquistata per nuove nozze;

Ora, un problema di compatibilità fra la disciplina del 1912 e quella del 1983 si pone soltanto con riguardo alle ipotesi (c) e (d); invero, nelle ipotesi (a) e (b) la disciplina del 1983, sancendo l’irrilevanza di ogni modificazione dello status civitatis del genitore superstite, assorbe interamente quella del 1912, la quale sancisce tale irrilevanza per il caso particolare della madre vedova che muti la cittadinanza per effetto di nuove nozze.

Nelle ipotesi (c) e (d), invece, l’applicazione della legge del 1912 porta a conseguenze opposte da quelle derivanti dalla disciplina del 1983, limitatamente però alla circostanza che la vicenda delle nuove nozze riguardi la madre.

Resta da vedere se l’antinomia debba essere risolta considerando abrogata la disciplina del 1912, per quanto contrasta con la disciplina del 1983, o, al contrario, considerando vigente la vecchia disciplina come lex specialis che deroga parzialmente quella nuova.

Ad avvisi del Collegio, la soluzione da preferire e’ la prima.

Innanzitutto, da un punto di vista testuale e sistematico, va detto che la disposizione del 1912 appare strettamente collegata ad un contesto normativo (i primi due commi, nonché la prima parte del terzo comma, dell’art. 23 della legge del 1912) interamente superato e sostituito dall’art. 5 della legge del 1983; e che proprio da quel contesto traeva la sua giustificazione razionale. D’altra parte il nuovo art.5 appare formulato in termini che rivelano l’intenzione del Legislatore di dettare una disciplina generale e completa, senza il recupero di questo o quel segmento isolato della vecchia disciplina.

Anche da un punto di vista razionale, poi la sopravvivenza in parte qua della vecchia disciplina appare difficilmente accettabile.

In realtà, la disposizione dell’ultima parte dell’art. 12 della legge del 1912 rispecchia una concezione, ormai superata, dei rapporti familiari: e cioè quella secondo cui la donna vedova, nel momento in cui passa a nuove nozze, oltre a recidere i suoi rapporti con la famiglia del primo marito, subisce una certa deminutio di autorità nei confronti degli stessi figli di primo letto. Va ricordato, infatti, che gli artt. 237 e 238 del codice civile del 1865, vigente nel momento in cui veniva dettata la legge del 1912, disponevano:

237. "La madre (vedova), volendo passare a nuovo matrimonio, deve prima far convocare un consiglio di famiglia (organo collegiale presieduto dal pretore e composto dai più prossimi congiunti maschi dei minori), a norma degli articoli 252 e 253.

Il consiglio delibera se l’amministrazione dei beni (dei figli) debba essere conservata alla madre, e le potrà stabilire condizioni riguardo alla stessa amministrazione e all’educazione dei figli (…)".

238. "In mancanza della convocazione richiesta dall’articolo precedente, la madre perderà di diritto l’amministrazione (dei beni dei figli), e suo marito sarà responsabile in solido di quella esercitata per lo passato ed in appresso indebitamente conservata".

Disposizioni simili a queste erano contenute nel codice civile del 1942, ma sono state eliminate con la riforma del diritto di famiglia del 1975, essendo ormai acquisito dalla coscienza sociale che il fatto di passare a nuove nozze non vale a connotare la madre vedova come meritevole di minor fiducia nei suo rapporti con i figli di primo letto.

E pertanto si deve concludere che nella legislazione vigente, così come modificata dalla legge del 1983, non ha più spazio la disposizione dell’ultima parte dell’art. 12 della legge del 1912.

Al più, de iure condendo, con riguardo ad alcune ipotesi marginali, si potrà mettere in dubbio l’opportunità di tale generalizzata estensione della cittadinanza a tutti i figli minori: si può fare l’esempio della donna straniera che, lasciati i figli di primo letto nel paese d’origine, si forma una nuova famiglia in Italia; in tale ipotesi, in effetti, l’estensione della cittadinanza italiana anche a quei figli non più conviventi con la madre passata a nuove nozze, ne’ aventi alcun altro rapporto con il nostro paese può sembrare di discutibile opportunità. Ma di questi aspetti si deve dar carico, semmai, il Legislatore.

    1. La questione sopra indicata alla lettera (c) attiene al coordinamento della legge del 1983 con l’art. 10, secondo comma, secondo periodo della legge del 1912.

      A norma della disposizione in discorso, la donna che acquista la cittadinanza italiana per matrimonio:

      "La conserva anche vedova, salvo che ritenendo o trasportando all’estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine".

      Va ricordato che questa disposizione si inscrive nel contesto della legge del 1912, a norma del quale l’acquisto della cittadinanza italiana per effetto di matrimonio si verificava solo per la donna, ed avveniva ope legis, mentre secondo la legge del 1983 l’acquisto della cittadinanza per effetto di matrimonio si può verificare per il coniuge straniero, si tratti della moglie o del marito, ma solo nel concorso di altre circostanze, e comunque subordinatamente ad una manifestazione di volontà in tal senso.

      La legge del 1983, peraltro, dopo aver disciplinato tale forma di acquisto della cittadinanza, nulla dispone circa la conservazione o la perdita di essa in caso di scioglimento del matrimonio. Pertanto, supponendo mancante la disposizione sopra citata, si dovrebbe concludere che nel sistema del 1983 lo scioglimento del matrimonio e’ influente sullo status civitatis del coniuge già straniero. Poiché, invece, la legge del 1912 dispone, in parte, diversamente, ci si chiede se questa ultima disposizione debba ritenersi abrogata, siccome incompatibile con la nuova disciplina, o, al contrario, debba ritenersi tuttora vigente come lex specialis recante una parziale deroga alla disciplina generale novellamente introdotta; o, infine, se quella disposizione, originariamente dettata solo per la donna, quale unica parte del matrimonio ammessa ad acquisire la cittadinanza per questa via, debba piuttosto ora intendersi applicabile anche nei confronti dell’uomo già straniero e divenuto cittadino a seguito del matrimonio.

      Ad avviso del Collegio, la terza soluzione (estensione all’uomo della disciplina già dettata per la donna) non sembra accettabile, in quanto si tratta di una disposizione eccezionale e di sfavore, e pertanto non ne e’ consentita l’interpretazione estensiva, e tanto meno l’applicazione analogica.

      Ciò posto, si osserva che la soluzione consistente nel ritenere la norma tutt’ora in vigore, così come dettata, e cioè solo per la donna, non e’, a sua volta, accettabile, in quanto logicamente incompatibile con lo spirito della legge del 1983, che ha manifestamente voluto eliminare, in materia, ogni discriminazione fondata sul sesso. E va aggiunto che quella vecchia disposizione e’ poco in armonia con un sistema ormai sostanzialmente ispirato al criterio per cui la perdita della cittadinanza, di massima, non può essere che volontaria.

      Pertanto si deve concludere, sul punto, che la disposizione in esame, nei termini in cui e’ formulata, non e’ più vigente; mentre la sua ipotetica sostituzione con una nuova norma, di tenore identico ma riferita indistintamente all’uomo ed alla donna, richiederebbe un apposito intervento del Legislatore.

    2. Per l’esame della questione sopra indicata alla lettera (d), conviene stabilire innanzi tutto come vada interpretato il secondo comma dell’art. 5 della legge del 1983.

      Dopo aver disposto che e’ cittadino italiano il minorenne figlio di padre cittadino o madre cittadina, l’art. 5 prosegue:

      "Nel caso di doppia cittadinanza, il figlio dovrà optare per una sola cittadinanza entro un anno dal raggiungimento della maggiore età".

      Ci si chiede, ora, come debba essere interpretata questa disposizione, con particolare riferimento all’ipotesi del mancato esercizio dell’opzione nel termine ivi stabilito.

      Ad avviso del Collegio, la disposizione del 1983, sia considerata nella sua formulazione letterale, sia in rapporto al sistema complessivo, non giustificava l’interpretazione che pure, a quanto si può comprendere dalla relazione ministeriale, si e’ affermata nella prassi: e cioè l’interpretazione per cui il silenzio dell’interessato, mantenuto sino alla scadenza del termine, produrrebbe la perdita della cittadinanza italiana.

      Ed invero l’asserita perdita della cittadinanza per effetto del silenzio dovrebb’essere costruita o come sanzione (decadenza) dell’inottemperanza del dovere di optare entro il termine prescritto, o come presunzione di scelta della cittadinanza straniera.

      Ora, quanto alla prospettazione della decadenza, si osserva che si tratterebbe di una sanzione non comminata espressamente dalla legge; il che appare tanto meno accettabile, ove si considerino la gravità di tale sanzione (lo status civitatis e’ uno dei beni essenziali della persona: cfr. art 22 cost.) e il già ricordato principio per cui la perdita della cittadinanza dev’essere, di massima, volontaria.

      Quanto alla prospettazione secondo cui il silenzio equivarrebbe ad una tacita manifestazione di volontà per la cittadinanza straniera, si osserva che una siffatta presunzione non avrebbe fondamento razionale. Essa potrebbe forse giustificarsi nel caso del soggetto residente all’estero; non si giustifica, certamente, nel caso di chi abbia la residenza in Italia. Ma la legge non distingue fra i due casi, e pertanto, se interpretata nel senso che il silenzio equivale a rinuncia alla cittadinanza italiana, comporterebbe la conseguenza aberrante di esporre alla perdita della cittadinanza, per la mera inosservanza di un termine, anche il soggetto nato e residente in Italia, da genitori, in ipotesi, entrambi cittadini, solo perché uno dei due genitori possiede anche una cittadinanza straniera, che, per il diritto proprio di quel paese estero, si comunica anche al figlio. Non vi e’, del resto, alcun argomento di ordine razionale per cui, a parità di titolo, debba considerarsi recessiva la cittadinanza italiana, piuttosto che la straniera. Comunque, se il Legislatore avesse voluto disporre in questo senso, il testo della legge avrebbe suonato: "il figlio dovrà optare per la cittadinanza italiana entro un anno, ecc." e non "dovrà optare per una sola cittadinanza".

      Pertanto sembrerebbe poco attendibile la tesi secondo cui, nella mente del Legislatore del 1983, il silenzio dovesse essere interpretato come tacita rinuncia alla cittadinanza o comunque comportasse la decadenza da essa.

      E’ vero, però, che la sopravvenuta legge n. 180 del 1986, art. 1, dopo aver prorogato sine die il termine per l’esercizio dell’opzione (e cioè dopo aver abrogato, sino a nuova disciplina, la disposizione che faceva obbligo di optare), aggiunge, al secondo comma:

      "Chi ha perduto la cittadinanza per non aver reso l’opzione prevista dall’art. 5, secondo comma, della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista ove renda apposita dichiarazione all’autorità (….)".

      Secondo l’interpretazione suggerita dal Ministero, questa disposizione confermerebbe, in primo luogo, che in base alla legge del 1983 la cittadinanza si perdeva non solo per l’opzione esercitata per la cittadinanza straniera, ma anche per il semplice silenzio; in secondo luogo, concederebbe la possibilità di riacquisto solo a chi abbia perduto la cittadinanza a motivo del silenzio, e non anche a chi l’abbia perduta per aver esercitato l’opzione.

      La Sezione e’ dell’avviso che quest’ultima prospettazione del Ministero possa essere seguita solo in parte. Precisamente, si può condividere che il Legislatore, riferendosi a coloro che "hanno perduto la cittadinanza per non aver reso l’opzione …" abbia preso atto di una prassi instauratasi nel senso di equiparare il silenzio alla rinuncia espressa, e che abbia voluto porvi rimedio non tanto dichiarandola erronea, quanto implicitamente legittimandola, salvo precluderne l’ulteriore applicazione per il futuro (mediante la proroga sine die del termine per l’opzione) e concederne una sanatoria per il passato.

      Non si può, invece, condividere che in tal modo il Legislatore abbia voluto concedere il beneficio della sanatoria solo a chi avesse perduto la cittadinanza, rectius, fosse stato considerato perdente la cittadinanza, per effetto del silenzio, e non anche a chi avesse, effettivamente, dichiarato di optare per la cittadinanza straniera. Lo scopo trasparente della legge del 1986 e’ quello di eliminare (sia pure nella forma surrettizia della "proroga" sine die l’istituto dell’opzione obbligatoria, che aveva determinato sconcerto e difficoltà nelle comunità degli italiani all’estero, rappresentando una drastica (e forse non ben meditata) inversione di tendenza rispetto all’orientamento tradizionale, che e’ sempre stato quello d’incoraggiare la conservazione dei legami con la patria d’origine. In questo contesto, e’ conforme a ragione ed equità intendere la sanatoria come rimedio offerto non solo a coloro che abbiano omesso di rendere l’opzione, ma anche a chi, volendo prestare ossequio alla legge che ne faceva obbligo, si sia sentito costretto ad optare, suo malgrado, per la cittadinanza straniera. Sarebbe, infatti, poco ragionevole e poco equo se il Legislatore, accordando a tutti coloro che giungono a maggiore età dopo l’entrata in vigore della nuova legge, la possibilità di scegliere liberamente se optare per una cittadinanza sola o conservarle entrambe a tempo indeterminato, avesse trascurato di rimettere in termini coloro che, nel breve arco di tempo fra il 1983 e il 1986, non avevano potuto godere di tale libertà.

      Pertanto, nella legge del 1986, il riferimento a chi ha perduto la cittadinanza "per non aver reso l’opzione" va interpretato estensivamente, vale a dire accomunandosi nel beneficio l’ipotesi di chi abbia puramente e semplicemente omesso di pronunciarsi, e quella di chi abbia optato per la cittadinanza straniera. Ne’ si può dire che in tal guisa si estende il recupero della cittadinanza italiana a chi non vi ha interesse, perché detto recupero e’ subordinato, comunque, ad una dichiarazione di volontà in tal senso.

    3. Resta da affrontare il quesito sopra indicato sub (e): se l’art. 7 della L. n. 555 del 1912 abbia uno spazio di applicazione, ed eventualmente quale, nel quadro della normativa attualmente vigente.

In proposito si osserva che il problema aveva uno speciale interesse durante la vigenza della legge del 1983, prima che questa fosse modificata dalla legge del 1986, dal momento che quest’ultima ha rinviato sine die la scadenza del termine imposto per l’opzione tra due cittadinanze.

Il problema del coordinamento con l’art. 7 della legge del 1912 ha perduto attualità.

Nondimeno, per quanto possa occorrere, si osserva che il citato art. 7 non sembra interamente superato od assorbito dalla nuova disciplina. Ed invero, il riferimento dell’art. 5, legge n. 123/83, al caso della doppia cittadinanza va letto nel contesto, che e’ quello di una disposizione rivolta a disciplinare essenzialmente la trasmissione della cittadinanza "jure sanguinis". Pertanto, il caso di doppia cittadinanza ivi contemplato e’ solo quello del figlio che, derivando la cittadinanza a pari titolo da entrambi i genitori (e non più solo da uno di essi, come nella legislazione precedente) si trova ad avere due cittadinanze. Resta al di fuori della precisione dell’art. 5, ed e’ pertanto sempre regolato dall’art. 7 della legge del 1912, il caso del minore che "jure sanguinis" e’ italiano, ma acquista "jure soli" (e cioè per essere nato all’estero), o per altre ragioni rilevanti per un ordinamento straniero (ad es. prolungata residenza in un Paese) una seconda cittadinanza.

P.O.M.

 

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