| PARERE DEL
CONSIGLIO DI STATO 1060/90 Quesiti circa linterpretazione delle leggi in
materia di cittadinanza.
Vista la relazione prot. K.
9.3, in data 17 luglio 1990, con la quale il Ministero dellinterno (direzione
generale amm.ne generale e affari del personale div.ne cittadinanza) ha posto
alcuni quesiti circa linterpretazione delle leggi in materia di cittadinanza;
Esaminati gli atti ed udito
il relatore;
Ritenuto in fatto quanto
esposto dallAmministrazione;
Considerato:
- Il Ministero dellInterno pone una
serie di quesiti relativi alla disciplina della cittadinanza, traenti origine, in
prevalenza, da alcune difficoltà di coordinamento fra la legge 13 giugno 1912, n. 555,
che ne contiene le norme fondamentali, e la legge 21 aprile 1983, n. 123, che ne ha
modificati alcuni importanti aspetti.
I quesiti posti possono
essere così sintetizzati ed elencati:
- quale sia il regime della cittadinanza
del minorenne i cui genitori, già cittadini italiani, perdano tale cittadinanza;
- quale sia il regime della cittadinanza
del minorenne, figlio di primo letto, il cui genitore superstite muti cittadinanza per
effetto di nuove nozze;
- nel caso di cittadinanza acquistata
per matrimonio, quali siano gli eventuali effetti dello scioglimento di questo;
- quali siano gli effetti del mancato
esercizio dellopzione di cui allart. 5, comma 2, legge n.123/83, e quale sia
il regime del riacquisto della cittadinanza italiana, nel caso che essa sia stata perduta
a causa della mancata opzione, o, rispettivamente, a causa dellopzione per la
cittadinanza straniera;
- se lart. 7 della L n. 555 del
1912 abbia uno spazio di applicazione, ed eventualmente quale, nel quadro della normativa
attualmente vigente.
Conviene esaminare
distintamente le varie questioni.
- Il quesito sopra indicato alla lettera
(a) attiene al coordinamento fra lart. 12 della legge n. 555 del 1912, e lart.
5 della legge n. 123 del 1983.
La legge del 1912,
comè noto, disponeva (art. 1) che fosse cittadino "per nascita" il figlio
di padre cittadino (o, in certi casi, di madre cittadina). Disponeva, inoltre, (art. 12,
comma primo) che i figli minori, non emancipati, di chi acquistasse la cittadinanza
italiana, acquistassero essi stessi la cittadinanza italiana "salvo che, risiedendo
allestero, conservino secondo la legge dello Stato a cui appartengono, la
cittadinanza straniera". La legge del 1983, invece, dispone (art. 5, coma primo) che
" è cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o di
madre cittadina".
Con parere reso il 14
novembre 1986, questa Sezione ha osservato che lart. 5 della legge del 1983, stante
lampiezza e la generalità della sua previsione, sostituisce entrambe le citate
disposizioni della legge del 1912. In altre parole, secondo la nuova norma al minorenne si
comunica, di diritto, la cittadinanza italiana del genitore senza distinguere se si tratti
del padre o della madre o di entrambi, e senza distinguere, altresì, tra il caso che il
genitore sia già cittadino al momento della nascita e il caso che divenga tale in
prosieguo, purché prima che il figlio sia uscito di minorità.
Il Ministero chiede, ora,
se ed in quali punti sia ancora vigente il secondo comma dellart. 12 della legge del
1912, il cui tenore è il seguente:
"I figli minori non
emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comunque la
residenza col genitore esercente da patria potestà o la tutela legale, e acquistino la
cittadinanza di uno Stato straniero (
.)".
La Sezione richiama,
innanzi tutto, lart. 5 della legge del 1983, a norma del quale, come si è visto
"è cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o di
madre cittadina". Ciò comporta che lacquisto della cittadinanza da parte del
minore si verifica ope legis per il solo fatto che lacquisti uno dei due
genitori, a nulla rilevando che i genitori o il minore risiedano in Italia o
allestero, che il minore conviva con luno o con laltro dei genitori, che
la patria potestà sia esercitata dalluno o dallaltro di essi, e, infine, che
il minore conservi o meno la cittadinanza di origine. Sicché, se uno solo dei genitori
perde la cittadinanza italiana, mentre laltro la conserva, pure il figlio minore la
conserva. E ciò a prescindere, di nuovo, dal fatto che il minorenne risieda in Italia o
allestero, che conviva col genitore cittadino o con quello non cittadino, che la
patria potestà sia esercitata dalluno piuttosto che dallaltro dei genitori, e
che il minore, a seguito dellacquisto della cittadinanza straniera da parte del
genitore, acquisti o meno, a sua volta, quella cittadinanza. Al riguardo va sottolineato
che la legge del 1983, ispirandosi ad un certo favor per il minore, espressamente
consente, in tutti questi casi, che lo stesso abbia una doppia cittadinanza e la conservi
sino al compimento di un anno dal conseguimento della maggiore età; termine, per di più,
prorogato a tempo indeterminato dalla legge 15 maggio 1986, n. 180.
Quid iuris, però,
nel caso che entrambi i genitori del minorenne perdano la cittadinanza italiana, o la
perda il solo genitore che laveva? La formulazione dellart. 5 della legge del
1983, con luso dellespressione "e cittadino
." E non
"acquista la cittadinanza
", fa intendere che il collegamento fra lo status
del genitore e quello del figlio si protrae oltre il momento dellacquisto della
cittadinanza da parte del secondo; precisamente, si protrae per tutto il tempo della
minore età del figlio. Pertanto, venendo meno lo status civitatis del genitore,
viene meno anche quello del minorenne. Ma per coerenza col sistema della legge n. 123/83
si dovrà prescindere ancora dalla residenza del minore, dalla sua convivenza con
luno o con laltro dei genitori e dal fatto che la patria potestà sia
esercitata dalluno o dallaltro. In questo senso, e cioè nella parte in cui
attribuisce rilevanza a questi stati di fatto non più contemplati dalla normativa del
1983, il disposto dellart. 12, secondo comma, deve ritenersi superato.
Non si può dire
altrettanto di altre parti del comma in parola. Innanzi tutto, conserva, validità, per
evidenti motivi di ordine razionale ed equitativo, la disposizione che riserva al minore,
che abbia perduto in tal guisa la cittadinanza italiana, una possibilità di riacquisto
agevolato. In secondo luogo, appare sempre valido ed attuale linciso che subordina
la perdita della cittadinanza, da parte del minore, allacquisto di una cittadinanza
straniera.
Ed invero, va considerato
che lacquisto di una cittadinanza straniera da parte del genitore non comporta
necessariamente il simultaneo acquisto della stessa cittadinanza da parte del minore; ciò
dipende, evidentemente, dalle normative straniere, che sul punto ben possono risultare
difformi da quella italiana. Ciò posto, si deve tener conto del principio secondo cui
lordinamento tende ad evitare le situazioni di apolidia. E pertanto, dandosi il caso
che lacquisto di una cittadinanza straniera da parte dei genitori non si estenda, a
norma del diritto straniero, al minorenne, e comunque questultimo non acquisti o
possieda unaltra cittadinanza, e giocoforza che il minore conservi quella
italiana.
In conclusione, il secondo
comma dellart. 12 si deve ora ritenere vigente nel testo che segue:
"I figli minori non
emancipati di che perde la cittadinanza divengono stranieri, quando acquistino la
cittadinanza di uno stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli
artt. 3 e 9".
Tale disposizione, in
coerenza con quanto testé detto, deve interpretarsi come segue:
- la perdita della cittadinanza deve
riguardare entrambi i genitori;
- linciso "quando acquistino
la cittadinanza di uno Stato straniero" va inteso come comprendente anche il caso che
la cittadinanza straniera sia già posseduta;
- la cittadinanza straniera, che deve
essere acquistata o posseduta dal minore affinché si verifichi, per lui, la perdita di
quella italiana, non e necessario che sia la stessa acquistata dai genitori,
ne che lacquisto della cittadinanza straniera da parte del minore sia
contemporaneo alla perdita della cittadinanza italiana da parte dei genitori (sul punto,
v. il parere 24 ottobre 1975, n. 1820/75 di questa Sezione).
- Il quesito sopra indicato alla lettera
(b) attiene al coordinamento fra il già citato art. 5 della legge del 1983, e lart.
12, terzo comma, della legge del 1912.
Lart. 12, terzo
comma, e del seguente tenore:
" Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche nel caso che la madre esercente la patria potestà o
la tutela legale sui figli abbia una cittadinanza diversa da quella del padre premorto.
Non si applicano invece nel caso in cui la madre esercente la patria potestà muti
cittadinanza in conseguenza del passaggio a nuove nozze, rimanendo allora inalterata la
cittadinanza di tutti i figli di primo letto".
Riguardo al primo periodo
di questo comma, si osserva che la sua portata normativa appare sostanzialmente superata
ed assorbita dalla nuova disposizione dellart. 5, a norma del quale, come si e
visto, la cittadinanza italiana si comunica al figlio minore, senza distinzione se essa
appartenga al padre, o alla madre, o ad entrambi, e senza riferimento a chi eserciti la
patria potestà.
Resta da verificare
lapplicabilità della seconda parte del comma.
La disposizione concerne,
di per sé, il caso della madre vedova che muti la cittadinanza per effetto di nuove
nozze, tuttavia conviene chiedersi, innanzitutto, quali siano, nel sistema introdotto nel
1983, gli effetti della morte del padre cittadino, nel caso che la madre abbia una diversa
cittadinanza, o per dir meglio, poiché la legge del 1983 ha eliminato ogni riferimento al
sesso dei genitori, quali siano gli effetti della morte dellunico genitore che
avesse la cittadinanza italiana.
Si e già visto che
se lunico genitore cittadino perde la cittadinanza italiana, anche il figlio minore
la perde, sempre che ne possieda o ne acquisti unaltra. Si potrebbe dunque sostenere
che anche quando viene meno, per morte, lunico genitore cittadino, e dunque cessa la
situazione contemplata dal primo comma dellart. 5 della legge del 1983, il figlio
minore perde la cittadinanza italiana, purché ne acquisti o ne possieda unaltra.
Questa soluzione, peraltro,
non sembra accettabile. Essa equivarrebbe a leggere il primo comma dellart. 5 come
se fosse scritto "E cittadino italiano il figlio minorenne (
) di padre
cittadino vivente o di madre cittadina vivente". Ma si tratta di una forzatura al
testo della legge. Nel linguaggio comune, mentre non può essere detto "figlio di
genitore cittadino" colui il cui genitore sia bensì stato cittadino, ma tale non sia
piu in atto, bene puo esser detto, e viene detto, "figlio di genitore
cittadino" colui il cui genitore premorto fosse cittadino in vita e sia defunto in
costanza di tale qualità.
Ciò si dice a prescindere
dalle argomentazioni di ordine razionale ed equitativo che pure inducono a ritenere che il
minorenne conservi la cittadinanza italiana anche dopo la morte dellunico genitore
(padre o madre) che gli comunicasse tale status.
Tanto premesso, riguardo
agli effetti della morte del genitore, si deve vedere quali siano gli effetti delle nuove
nozze del genitore superstite, secondo la disciplina, cosi ricostruita, della legge del
1983; e si vedrà poi se in questo contesto la seconda parte del terzo comma
dellart. 12 della vecchia legge abbia ancora spazi di applicazione.
Conviene esaminare
distintamente le varie configurazioni che può assumere la fattispecie:
- caso del minore che derivi la
cittadinanza italiana solo dal genitore premorto, mentre il genitore superstite ha una
diversa cittadinanza; le ulteriori modificazioni dello status civitatis del
genitore superstite, dipendano da nuove nozze o da altra causa, non hanno alcun riflesso
sulla conservazione della cittadinanza italiana da parte del minore;
- caso del minore che derivi la
cittadinanza italiana da entrambi i genitori: morto luno, le eventuali modificazioni
dello status civitatis dellaltro sono ininfluenti, in quanto, nel sistema
della legge del 1983, per il possesso e la conservazione della cittadinanza da parte di un
minorenne e sufficiente che cittadino sia un solo genitore, o che tale fosse il
genitore premorto. Pertanto leventuale perdita della cittadinanza da parte del
genitore superstite, per nuove nozze o qualsivoglia altra causa, non elimina il
presupposto della conservazione della cittadinanza da parte del minore;
- caso del minore che derivi la
cittadinanza italiana solo dal genitore superstite, il quale poi passi a nuove nozze; se
ciò comporta, per il genitore, la perdita della cittadinanza italiana, lo stesso accade
del minore;
- caso del minore nato da genitori
entrambi non cittadini; poiché a norma dellart. 5, primo comma, della legge del
1983, lacquisto della cittadinanza italiana da parte di uno dei due, per
qualsivoglia ragione, determina lacquisto della stessa cittadinanza da parte del
minore, ciò si verifica anche se la cittadinanza e acquistata per nuove nozze;
Ora, un problema di
compatibilità fra la disciplina del 1912 e quella del 1983 si pone soltanto con riguardo
alle ipotesi (c) e (d); invero, nelle ipotesi (a) e (b) la disciplina del 1983, sancendo
lirrilevanza di ogni modificazione dello status civitatis del genitore
superstite, assorbe interamente quella del 1912, la quale sancisce tale irrilevanza per il
caso particolare della madre vedova che muti la cittadinanza per effetto di nuove nozze.
Nelle ipotesi (c) e (d),
invece, lapplicazione della legge del 1912 porta a conseguenze opposte da quelle
derivanti dalla disciplina del 1983, limitatamente però alla circostanza che la vicenda
delle nuove nozze riguardi la madre.
Resta da vedere se
lantinomia debba essere risolta considerando abrogata la disciplina del 1912, per
quanto contrasta con la disciplina del 1983, o, al contrario, considerando vigente la
vecchia disciplina come lex specialis che deroga parzialmente quella nuova.
Ad avvisi del Collegio, la
soluzione da preferire e la prima.
Innanzitutto, da un punto
di vista testuale e sistematico, va detto che la disposizione del 1912 appare strettamente
collegata ad un contesto normativo (i primi due commi, nonché la prima parte del terzo
comma, dellart. 23 della legge del 1912) interamente superato e sostituito
dallart. 5 della legge del 1983; e che proprio da quel contesto traeva la sua
giustificazione razionale. Daltra parte il nuovo art.5 appare formulato in termini
che rivelano lintenzione del Legislatore di dettare una disciplina generale e
completa, senza il recupero di questo o quel segmento isolato della vecchia disciplina.
Anche da un punto di vista
razionale, poi la sopravvivenza in parte qua della vecchia disciplina appare
difficilmente accettabile.
In realtà, la disposizione
dellultima parte dellart. 12 della legge del 1912 rispecchia una concezione,
ormai superata, dei rapporti familiari: e cioè quella secondo cui la donna vedova, nel
momento in cui passa a nuove nozze, oltre a recidere i suoi rapporti con la famiglia del
primo marito, subisce una certa deminutio di autorità nei confronti degli stessi
figli di primo letto. Va ricordato, infatti, che gli artt. 237 e 238 del codice civile del
1865, vigente nel momento in cui veniva dettata la legge del 1912, disponevano:
237. "La madre
(vedova), volendo passare a nuovo matrimonio, deve prima far convocare un consiglio di
famiglia (organo collegiale presieduto dal pretore e composto dai più prossimi
congiunti maschi dei minori), a norma degli articoli 252 e 253.
Il consiglio delibera se
lamministrazione dei beni (dei figli) debba essere conservata alla madre, e le
potrà stabilire condizioni riguardo alla stessa amministrazione e alleducazione dei
figli (
)".
238. "In mancanza
della convocazione richiesta dallarticolo precedente, la madre perderà di diritto
lamministrazione (dei beni dei figli), e suo marito sarà responsabile in solido di
quella esercitata per lo passato ed in appresso indebitamente conservata".
Disposizioni simili a
queste erano contenute nel codice civile del 1942, ma sono state eliminate con la riforma
del diritto di famiglia del 1975, essendo ormai acquisito dalla coscienza sociale che il
fatto di passare a nuove nozze non vale a connotare la madre vedova come meritevole di
minor fiducia nei suo rapporti con i figli di primo letto.
E pertanto si deve
concludere che nella legislazione vigente, così come modificata dalla legge del 1983, non
ha più spazio la disposizione dellultima parte dellart. 12 della legge del
1912.
Al più, de iure
condendo, con riguardo ad alcune ipotesi marginali, si potrà mettere in dubbio
lopportunità di tale generalizzata estensione della cittadinanza a tutti i figli
minori: si può fare lesempio della donna straniera che, lasciati i figli di primo
letto nel paese dorigine, si forma una nuova famiglia in Italia; in tale ipotesi, in
effetti, lestensione della cittadinanza italiana anche a quei figli non più
conviventi con la madre passata a nuove nozze, ne aventi alcun altro rapporto con il
nostro paese può sembrare di discutibile opportunità. Ma di questi aspetti si deve dar
carico, semmai, il Legislatore.
- La questione sopra indicata alla
lettera (c) attiene al coordinamento della legge del 1983 con lart. 10, secondo
comma, secondo periodo della legge del 1912.
A norma della disposizione in discorso, la donna che
acquista la cittadinanza italiana per matrimonio:
"La conserva anche
vedova, salvo che ritenendo o trasportando allestero la sua residenza, riacquisti la
cittadinanza di origine".
Va ricordato che questa
disposizione si inscrive nel contesto della legge del 1912, a norma del quale
lacquisto della cittadinanza italiana per effetto di matrimonio si verificava solo
per la donna, ed avveniva ope legis, mentre secondo la legge del 1983
lacquisto della cittadinanza per effetto di matrimonio si può verificare per il
coniuge straniero, si tratti della moglie o del marito, ma solo nel concorso di altre
circostanze, e comunque subordinatamente ad una manifestazione di volontà in tal senso.
La legge del 1983,
peraltro, dopo aver disciplinato tale forma di acquisto della cittadinanza, nulla dispone
circa la conservazione o la perdita di essa in caso di scioglimento del matrimonio.
Pertanto, supponendo mancante la disposizione sopra citata, si dovrebbe concludere che nel
sistema del 1983 lo scioglimento del matrimonio e influente sullo status
civitatis del coniuge già straniero. Poiché, invece, la legge del 1912 dispone, in
parte, diversamente, ci si chiede se questa ultima disposizione debba ritenersi abrogata,
siccome incompatibile con la nuova disciplina, o, al contrario, debba ritenersi tuttora
vigente come lex specialis recante una parziale deroga alla disciplina generale
novellamente introdotta; o, infine, se quella disposizione, originariamente dettata solo
per la donna, quale unica parte del matrimonio ammessa ad acquisire la cittadinanza per
questa via, debba piuttosto ora intendersi applicabile anche nei confronti delluomo
già straniero e divenuto cittadino a seguito del matrimonio.
Ad avviso del Collegio, la
terza soluzione (estensione alluomo della disciplina già dettata per la donna) non
sembra accettabile, in quanto si tratta di una disposizione eccezionale e di sfavore, e
pertanto non ne e consentita linterpretazione estensiva, e tanto meno
lapplicazione analogica.
Ciò posto, si osserva che
la soluzione consistente nel ritenere la norma tuttora in vigore, così come
dettata, e cioè solo per la donna, non e, a sua volta, accettabile, in quanto
logicamente incompatibile con lo spirito della legge del 1983, che ha manifestamente
voluto eliminare, in materia, ogni discriminazione fondata sul sesso. E va aggiunto che
quella vecchia disposizione e poco in armonia con un sistema ormai sostanzialmente
ispirato al criterio per cui la perdita della cittadinanza, di massima, non può essere
che volontaria.
Pertanto si deve
concludere, sul punto, che la disposizione in esame, nei termini in cui e formulata,
non e più vigente; mentre la sua ipotetica sostituzione con una nuova norma, di
tenore identico ma riferita indistintamente alluomo ed alla donna, richiederebbe un
apposito intervento del Legislatore.
- Per lesame della questione sopra
indicata alla lettera (d), conviene stabilire innanzi tutto come vada interpretato il
secondo comma dellart. 5 della legge del 1983.
Dopo aver disposto che e cittadino italiano il
minorenne figlio di padre cittadino o madre cittadina, lart. 5 prosegue:
"Nel caso di doppia
cittadinanza, il figlio dovrà optare per una sola cittadinanza entro un anno dal
raggiungimento della maggiore età".
Ci si chiede, ora, come
debba essere interpretata questa disposizione, con particolare riferimento
allipotesi del mancato esercizio dellopzione nel termine ivi stabilito.
Ad avviso del Collegio, la
disposizione del 1983, sia considerata nella sua formulazione letterale, sia in rapporto
al sistema complessivo, non giustificava linterpretazione che pure, a quanto si può
comprendere dalla relazione ministeriale, si e affermata nella prassi: e cioè
linterpretazione per cui il silenzio dellinteressato, mantenuto sino alla
scadenza del termine, produrrebbe la perdita della cittadinanza italiana.
Ed invero lasserita
perdita della cittadinanza per effetto del silenzio dovrebbessere costruita o come
sanzione (decadenza) dellinottemperanza del dovere di optare entro il termine
prescritto, o come presunzione di scelta della cittadinanza straniera.
Ora, quanto alla
prospettazione della decadenza, si osserva che si tratterebbe di una sanzione non
comminata espressamente dalla legge; il che appare tanto meno accettabile, ove si
considerino la gravità di tale sanzione (lo status civitatis e uno dei beni
essenziali della persona: cfr. art 22 cost.) e il già ricordato principio per cui la
perdita della cittadinanza devessere, di massima, volontaria.
Quanto alla prospettazione
secondo cui il silenzio equivarrebbe ad una tacita manifestazione di volontà per la
cittadinanza straniera, si osserva che una siffatta presunzione non avrebbe fondamento
razionale. Essa potrebbe forse giustificarsi nel caso del soggetto residente
allestero; non si giustifica, certamente, nel caso di chi abbia la residenza in
Italia. Ma la legge non distingue fra i due casi, e pertanto, se interpretata nel senso
che il silenzio equivale a rinuncia alla cittadinanza italiana, comporterebbe la
conseguenza aberrante di esporre alla perdita della cittadinanza, per la mera inosservanza
di un termine, anche il soggetto nato e residente in Italia, da genitori, in ipotesi,
entrambi cittadini, solo perché uno dei due genitori possiede anche una cittadinanza
straniera, che, per il diritto proprio di quel paese estero, si comunica anche al figlio.
Non vi e, del resto, alcun argomento di ordine razionale per cui, a parità di
titolo, debba considerarsi recessiva la cittadinanza italiana, piuttosto che la straniera.
Comunque, se il Legislatore avesse voluto disporre in questo senso, il testo della legge
avrebbe suonato: "il figlio dovrà optare per la cittadinanza italiana entro un anno,
ecc." e non "dovrà optare per una sola cittadinanza".
Pertanto sembrerebbe poco
attendibile la tesi secondo cui, nella mente del Legislatore del 1983, il silenzio dovesse
essere interpretato come tacita rinuncia alla cittadinanza o comunque comportasse la
decadenza da essa.
E vero, però, che la
sopravvenuta legge n. 180 del 1986, art. 1, dopo aver prorogato sine die il termine
per lesercizio dellopzione (e cioè dopo aver abrogato, sino a nuova
disciplina, la disposizione che faceva obbligo di optare), aggiunge, al secondo comma:
"Chi ha perduto la
cittadinanza per non aver reso lopzione prevista dallart. 5, secondo comma,
della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista ove renda apposita dichiarazione
allautorità (
.)".
Secondo
linterpretazione suggerita dal Ministero, questa disposizione confermerebbe, in
primo luogo, che in base alla legge del 1983 la cittadinanza si perdeva non solo per
lopzione esercitata per la cittadinanza straniera, ma anche per il semplice
silenzio; in secondo luogo, concederebbe la possibilità di riacquisto solo a chi abbia
perduto la cittadinanza a motivo del silenzio, e non anche a chi labbia perduta per
aver esercitato lopzione.
La Sezione e
dellavviso che questultima prospettazione del Ministero possa essere seguita
solo in parte. Precisamente, si può condividere che il Legislatore, riferendosi a coloro
che "hanno perduto la cittadinanza per non aver reso lopzione
"
abbia preso atto di una prassi instauratasi nel senso di equiparare il silenzio alla
rinuncia espressa, e che abbia voluto porvi rimedio non tanto dichiarandola erronea,
quanto implicitamente legittimandola, salvo precluderne lulteriore applicazione per
il futuro (mediante la proroga sine die del termine per lopzione) e
concederne una sanatoria per il passato.
Non si può, invece,
condividere che in tal modo il Legislatore abbia voluto concedere il beneficio della
sanatoria solo a chi avesse perduto la cittadinanza, rectius, fosse stato
considerato perdente la cittadinanza, per effetto del silenzio, e non anche a chi avesse,
effettivamente, dichiarato di optare per la cittadinanza straniera. Lo scopo trasparente
della legge del 1986 e quello di eliminare (sia pure nella forma surrettizia della
"proroga" sine die listituto dellopzione obbligatoria, che
aveva determinato sconcerto e difficoltà nelle comunità degli italiani allestero,
rappresentando una drastica (e forse non ben meditata) inversione di tendenza rispetto
allorientamento tradizionale, che e sempre stato quello dincoraggiare la
conservazione dei legami con la patria dorigine. In questo contesto, e
conforme a ragione ed equità intendere la sanatoria come rimedio offerto non solo a
coloro che abbiano omesso di rendere lopzione, ma anche a chi, volendo prestare
ossequio alla legge che ne faceva obbligo, si sia sentito costretto ad optare, suo
malgrado, per la cittadinanza straniera. Sarebbe, infatti, poco ragionevole e poco equo se
il Legislatore, accordando a tutti coloro che giungono a maggiore età dopo lentrata
in vigore della nuova legge, la possibilità di scegliere liberamente se optare per una
cittadinanza sola o conservarle entrambe a tempo indeterminato, avesse trascurato di
rimettere in termini coloro che, nel breve arco di tempo fra il 1983 e il 1986, non
avevano potuto godere di tale libertà.
Pertanto, nella legge del
1986, il riferimento a chi ha perduto la cittadinanza "per non aver reso
lopzione" va interpretato estensivamente, vale a dire accomunandosi nel
beneficio lipotesi di chi abbia puramente e semplicemente omesso di pronunciarsi, e
quella di chi abbia optato per la cittadinanza straniera. Ne si può dire che in tal
guisa si estende il recupero della cittadinanza italiana a chi non vi ha interesse,
perché detto recupero e subordinato, comunque, ad una dichiarazione di volontà in
tal senso.
- Resta da affrontare il quesito sopra
indicato sub (e): se lart. 7 della L. n. 555 del 1912 abbia uno spazio di
applicazione, ed eventualmente quale, nel quadro della normativa attualmente vigente.
In proposito si osserva che
il problema aveva uno speciale interesse durante la vigenza della legge del 1983, prima
che questa fosse modificata dalla legge del 1986, dal momento che questultima ha
rinviato sine die la scadenza del termine imposto per lopzione tra due
cittadinanze.
Il problema del
coordinamento con lart. 7 della legge del 1912 ha perduto attualità.
Nondimeno, per quanto possa
occorrere, si osserva che il citato art. 7 non sembra interamente superato od assorbito
dalla nuova disciplina. Ed invero, il riferimento dellart. 5, legge n. 123/83, al
caso della doppia cittadinanza va letto nel contesto, che e quello di una
disposizione rivolta a disciplinare essenzialmente la trasmissione della cittadinanza
"jure sanguinis". Pertanto, il caso di doppia cittadinanza ivi
contemplato e solo quello del figlio che, derivando la cittadinanza a pari titolo da
entrambi i genitori (e non più solo da uno di essi, come nella legislazione precedente)
si trova ad avere due cittadinanze. Resta al di fuori della precisione dellart. 5,
ed e pertanto sempre regolato dallart. 7 della legge del 1912, il caso del
minore che "jure sanguinis" e italiano, ma acquista "jure
soli" (e cioè per essere nato allestero), o per altre ragioni rilevanti
per un ordinamento straniero (ad es. prolungata residenza in un Paese) una seconda
cittadinanza.
P.O.M.
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