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Circolare n. K. 60.1 del 23 dicembre 1994 Procedimenti di concessione della cittadinanza italiana. Decreto Ministeriale 22 novembre 1994 recante disposizioni concernenti lallegazione di ulteriori documenti di cui allart. 1, comma 4 del D.P.R. 18 aprile 1994, n.362
Si trasmette per gli adempimenti di competenza di cui agli artt.1 e 2 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 il D.M 22 novembre 1994 di cui all'oggetto. Con loccasione, nel richiamare il contenuto della circolare n. 229 del 19 novembre 1994 di questa Direzione Generale, si ravvisa lopportunità di fornire le seguenti ulteriori indicazioni. Lart. 1 del D.P.R. n. 362 del 18 aprile 1994 pubblicato sulla G.U. 13 giugno 1994, n. 136 S.O. dispone che le istanze dirette a conseguire la cittadinanza italiana debbano essere presentate al Prefetto della Provincia nellambito del cui territorio risiede e che nella medesima debbano essere indicati i presupposti in base ai quali egli ritenga di avere titolo allacquisto della cittadinanza. Sembra, pertanto, opportuno, allo scopo di facilitare lutente e accelerare la procedura, che la domanda venga redatta sulla base degli allegati moduli. Si rammenta che listanza dovrà essere sottoscritta con firma debitamente autenticata e redatta su carta legale o resa tale mediante apposizione di marca da bollo dellimporto previsto dalle vigenti tariffe. Considerata altresì la previsione di cui allart. 2, comma 1, del citato D.P.R. n. 362/94, copia dellistanza va trasmessa immediatamente dallAutorità ricevente a questo ufficio al fine di poter avviare i preliminari adempimenti propedeutici allespletamento della rituale istruttoria centrale. Per ciò che riguarda la documentazione da allegare a corredo dellistanza di concessione o conferimento della cittadinanza italiana, si precisa che per quella prodotta dal coniuge straniero o apolide di cittadino dovranno essere esibiti i seguenti atti (alcuni espressamente indicati dallart. 1, comma3, del D.P.R. n. 362, altri necessari a dimostrare che il richiedente si trova nelle condizioni previste dallart.5 della legge n. 91/92, secondo quanto dispone lart. 4 del D.P.R. 572/93 nella parte tuttora vigente):
Analogamente, per quanto concerne le domande ex art. 9, si specifica che dovranno essere seguiti gli stessi criteri per individuare la documentazione necessaria. Ciò posto le domande in parola dovranno essere corredate di seguenti documenti:
Per i figli o i nipoti di soggetti i quali, cittadini italiani per nascita, persero la cittadinanza in conseguenza del Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947, in quanto pertinenti ai territori ceduti dallItalia alla Jugoslavia, occorrerà attenersi, ove invochino lapplicazione dellart. 9, comma 1, lett. a) della legge n.91/92, alle istruzioni impartite da questo Ministero con Circolare n. k.60.1. del 28 settembre 1993, per quanto concerne sia listruttoria delle relative domande che lallegazione degli ulteriori documenti da fornire a corredo delle stesse. Si soggiunge che qualora nellordinamento dello Stato di appartenenza o di quelli esteri di residenza non fosse completato il rilascio di certificazione penale, dovrà essere esibita certificazione rilasciata dalla competente Autorità consolare, accreditata in Italia attestante la mancata previsione di certificati penali nellordinamento dello Stato. In tal caso, ove la domanda non sia stata compilata secondo le indicazioni dellallegato modulo, dovrà essere unita una dichiarazione, sottoscritta con firma debitamente autenticata, con la quale linteressato attesti di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso nel Paese di nascita e in quelli esteri in cui risulta aver risieduto. Si sottolinea che stante il disposto di cui agli artt.1 e 2 del D.P.R. n. 362/94 e considerata la previsione contenuta nelart.18 della legge 7 agosto 1990, n.241 secondo cui le Amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire lapplicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini e pubbliche amministrazioni .omissis è da escludersi che possano essere esibite, in luogo della prescritta documentazione, le dichiarazioni contemplate dalla legge 4 gennaio 1968 n.15. Si precisa che possono essere esonerati dallesibizione degli atti esteri originali (atto di nascita e certificato penale) gli stranieri che siano stati riconosciuti rifugiati politici del Governo Italiano. Si fa presente che i documenti in originale o in fotocopia autenticata redatti in lingua straniera (fatto salvo quanto precisato per la copia del passaporto) dovranno essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente Autorità diplomatica o consolare da un traduttore ufficiale. In particolare per traduzione ufficiale in lingua italiana è da intendersi:
La documentazione dovrà essere tutta in regola con limposta di bollo disciplinata dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642, nonché con le norme sulla legalizzazione di cui alla Legge 4 gennaio 1968, n. 15 (G.U. 27 gennaio 1968, n.23 S.O.), modificata ed integrata con Legge 11 maggio 1971, n. 390. Al riguardo, nellosservare che i contenuti dellistituto della legalizzazione risultano delineati dallart. 15 della Legge n. 15/68, si rammenta che il successivo art. 17 della stessa legge stabilisce al comma 2 che: Le firme sugli atti e documenti formati allestero e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane allestero, accreditate presso lo Stato rilasciante latto o il documento. Si, ricorda altresì, che il 4° comma del citato art.17 della legge in argomento dispone che le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate dalle Prefetture. A tal proposito si rammenta che, in base a convenzioni multilaterali o bilaterali vigenti sono esenti dalla legalizzazione gli atti ed i documenti rilasciati dai seguenti Paesi: Svizzera, Turchia, Finlandia, Croazia, Slovenia, Macedonia, Liechtenstein, Norvegia, San Marino, Slovacchia, Repubblica Ceca, Austria e tutti i Paesi facenti parte dellUnione Europea. Si soggiunge che i documenti stranieri provenienti da taluni Paesi sono invece sottoposti anziché alla legalizzazione, alla formalità della "apostille" consistente in unapposita timbratura quadrata attestante lautenticità del documento e la qualità legale dellAutorità rilasciante (v. Convenzione dellAia del 5 ottobre 1961). Tra gli Stati interessati si segnalano: Argentina Botswana, Cipro, Giappone, Israele, Malta, Zimbabwe, Stati Uniti dAmerica, Suriname. Si ricorda che ai sensi dellart. 33, comma 3, del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (G.U. 8 giugno 1989, n.132) con il quale è stato approvato il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, "le certificazioni anagrafiche hanno validità di tre mesi dalla data del rilascio" (tra queste ultime è da comprendersi anche il certificato di cittadinanza italiana). Analoga validità trimestrale appare opportuno attribuire alla certificazione penale italiana. Così come già rappresentato dalla circolare n.229 del 19 novembre 1994, già citata, le generalità riportate nei documenti tanto italiani quanto stranieri forniti a corredo delle istanze dovranno essere esattamente coincidenti in tutti detti atti. Peraltro, occorre osservare che per lo straniero le generalità da assumere nellordinamento italiano sono, ai sensi dellart.17 delle disposizioni sulla legge in generale, quelle tratte dallordinamento dello Stato di appartenenza, di talché egli deve essere individuato nella certificazione italiana secondo le generalità regolari e complete risultanti dalla documentazione ufficiale straniera da lui esibita (atto di nascita, passaporto e certificato penale). Le discordanze eventualmente riscontrate nella documentazione straniera sopraindicata potranno essere sanate con la produzione di una apposita attestazione con la quale la competente Autorità consolare dello Stato di appartenenza certifichi che le difformi generalità si riferiscono tute alla stessa persona fisica dellistante, indicando altresì quali debbono essere considerate quelle esatte e chiarendo i motivi delle differenze rilevati in atti. Si precisa, peraltro, che la rimanente certificazione rilasciata dalla competente Autorità italiana dovrà riportare, sul conto dello straniero richiedente la cittadinanza, le medesime generalità indicate come esatte dallattestazione consolare di cui si è sopra fatto cenno.
Omissis
Allegato 1
Il Ministro dellInterno
Omissis
Decreta
Listanza per la concessione della cittadinanza italiana di cui allart. 9 della Legge 5 febbraio 1992, n.91 deve essere corredata dalla seguente ulteriore documentazione:
Dato a Roma, lì 22 novembre 1994
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