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Circolare n. K. 60.1 - 11 novembre 1992 Legge 5 febbraio 1992, n.91 Nuove norme in materia di cittadinanza Sulla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1992, n. 38, è stata pubblicata la Legge 5 febbraio 1992, n.91, recante nuove norme sulla cittadinanza entrata in vigore il 16 agosto 1992. La recente costruzione legislativa, che recepisce definitivamente il principio di parità tra uomo e donna, contiene, da un lato, elementi di sostanziale continuità rispetto alla materia previgente e, dallaltro, aspetti decisamente innovativi, introducendo taluni istituti prima sconosciuti alla normativa della cittadinanza. In via preliminare appare utile scorrere sinteticamente le principali novità intervenute che comunque vengono esaminate in modo più esaustivo nel prosieguo della presente circolare. Particolare rilievo assume nella nuova Legge il disposto dallarticolo 11, che consente ai connazionali di acquistare o riacquistare una cittadinanza straniera senza incorrere nella perdita automatica di quella italiana. Peraltro, lo stesso articolo 11 attribuisce a costoro la facoltà di potervi rinunciare mediante dichiarazione ed allulteriore condizione del mantenimento o trasferimento allestero della residenza. In tale contesto, per coloro che hanno dismesso la cittadinanza italiana in forza degli articoli 8 e 12 della previgente normativa del 1912, larticolo 17 attribuisce la facoltà, da esercitarsi entro due anni dallentrata in vigore dalla Legge n.91, di riacquistare loriginario status effettuando una dichiarazione in tal senso, a prescindere dalla residenza in Italia. Listituto del riacquisto trova ulteriore disciplina nella norma di regime di cui allarticolo 13. Questultima disposizione, oltre ad attribuire alle ipotesi in essa contemplate carattere generale, ha circoscritto lampio automatismo previsto dalla previgente normativa, dando sempre più rilievo alla volontà degli interessati. Per quanto concerne lacquisto della cittadinanza per naturalizzazione si segnala che larticolo 9 prevede discipline differenziate in relazione agli specifici requisiti posseduti dagli aspiranti. Ulteriore novità è rinvenibile nellarticolo 24 che ha introdotto lobbligo a carico del connazionale che consegua una cittadinanza straniera di darne comunicazione, mediante dichiarazione, allufficiale di stato civile del luogo di residenza, ovvero, se residente allestero, allautorità consolare competente. Si richiama infine lattenzione sul contenuto dellarticolo 26 della nuova Legge che espressamente prevede: "1. Sono abrogati la Legge 13 giugno 1912, n.555. la legge 31 gennaio 1926, n.108, il R.D.L. 1° dicembre 1934, n. 1997, convertito dalla Legge 4 aprile 1935, n.517, larticolo 143 ter del codice civile, la Legge 21 aprile 1983, n.123, larticolo 39 della Legge 4 maggio 1983, n.184, la Legge 15 maggio 1986, n. 180, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente Legge. 2. E soppresso lobbligo dellopzione di cui allarticolo 5, comma secondo, della Legge 21 aprile 1983, n. 123, e dellarticolo 1, comma 1, della Legge 15 maggio 1986, n. 180. 3. Restano salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali ". Ciò posto si ravvisa opportuno fornire agli operatori del settore un primo strumento interpretativo per lapplicazione della nuova disciplina. Al riguardo, si tiene comunque a precisare che taluni aspetti della Legge potranno essere definitivamente chiariti solo con lo strumento regolamentare, il cui schema deve essere sottoposto alle valutazioni del Consiglio di Stato. Non si mancherà comunque di diramare una nuova circolare una volta emanato lanzidetto regolamento. Si fa presente che, nelle more delladozione del nuovo regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme del R.D. 2 agosto 1912, n. 949, recante le norme per lesecuzione della Legge 13 giugno 1912, n.555. Si richiamano altresì, le istruzioni impartite con precedenti circolari ed, in particolare, per ciò che attiene le procedure e la documentazione riferite alle istanze di naturalizzazione, quelle contenute nelle circolari k.31.9 del 25 luglio 1987 e del 1° agosto 1991.
ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA
a) Acquisto della cittadinanza italiana per nascita
d) Acquisto della cittadinanza da parte dello straniero o apolide del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado siano stati cittadini per nascita Tale fattispecie, regolata dallarticolo 4 della nuova Legge, riprende, modificandola, quella dellarticolo 3 della Legge 555/1912. Rispetto a questultimo articolo, la nuova normativa, da un lato, attribuisce maggior rilievo al criterio della discendenza da un cittadino per nascita, eliminando il requisito della residenza in Italia dei genitori da almeno dieci anni al momento della nascita, previsto dalla vecchia disciplina e, dallaltro, riconosce ai fini dellacquisizione del nostro status civitatis, un valore preminente alla manifestazione di volontà del soggetto che versi nelle condizioni stabilite dal citato articolo 4 della Legge n.91/1992. Così il soggetto in questione, con lespletamento del servizio militare per lo Stato italiano, con lassunzione di un pubblico impiego alle dipendenze del nostro Paese anche allestero ovvero "se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana" potrà acquisire la cittadinanza solo se lo dichiari espressamente. Ai fini delluniformità dellaccertamento delle condizioni legittimanti le ipotesi di acquisto di cui ai punti a) e b) del comma 1 dellarticolo 4, gli operatori del settore dovranno trasmettere direttamente a questo ministero le dichiarazioni, corredate della prescritta documentazione, rese dai soggetti che vogliano prestare effettivo servizio militare o abbiano assunto un pubblico impiego. Si soggiunge, peraltro, che la prevalenza della volontà della persona rispetto alle situazioni di fatto ha eliminato la possibilità di acquisizione automatica da parte delloriundo che abbia almeno dieci anni di residenza nel territorio dello Stato.
Tale ipotesi è contemplata dal secondo comma dellarticolo 4 della Legge n.91/1992, il quale prevede che "lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzione fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data". Tale fattispecie riproduce sostanzialmente quella prevista dallarticolo 3, n.3, della Legge 555/1912, a differenza del quale si richiede in più una residenza legale ininterrotta dellinteressato nel nostro territorio dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età. f) Acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio Gli articoli 5,6,7,e 8 della recente Legge disciplinano lacquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero od apolide di cittadino italiano. Al riguardo, rispetto alla normativa prevista dalla Legge n.123/1983, sono state apportate poche, ma significative innovazioni. In primo luogo si osserva come sia stata eliminata la possibilità che listanza intesa ad ottenere la cittadinanza italiana sia presentata dal coniuge italiano. Ulteriore novità attiene alle cause ostative allacquisto della cittadinanza italiana per il coniuge di cittadino italiano (articolo 6, Legge 191/92). Rispetto allarticolo 2 della Legge 123/1983, che regolava tale evenienza, larticolo 6 della nuova Legge conferma le cause preclusive allacquisto della cittadinanza per effetto di condanna per uno di dliti previsti nel libro Secondo, Titolo I, Cap.I, II e III del Codice Penale e nei casi di sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. Subisce invece una sostanziale modifica la preclusione per una condanna conseguente alla commissione di un reato diverso da quelli tassativamente suindicati. Al riguardo, mentre larticolo 2 della Legge 123/1983 faceva riferimento alla concreta entità della pena inflitta e a qualsiasi delitto non politico, la nuova normativa identifica, invece la causa ostativa allacquisto della cittadinanza nella pena edittale prevista, la quale è preclusa se non inferiore al massimo ai tre anni e unicamente per i delitti non colposi. La recente Legge ha peraltro individuato una nuova causa ostativa allacquisto della cittadinanza rappresentata dalla circostanza che lo straniero abbia riportato una condanna per un reato non politico ed una pena detentiva superiore ad un anno, comminata da una Autorità giudiziaria straniera. La rilevanza nel nostro ordinamento della sentenza di condanna emessa da una Autorità giudiziaria straniera è però subordinata al suo riconoscimento. Gli articoli 7 e 8 della nuova Legge regolano le procedure relative allaccoglimento e al rigetto dellistanza. Sotto il primo profilo viene confermato il principio in base al quale lo straniero acquista il nostro status civitatis con decreto del Ministro dellInterno, mentre in ordine al rigetto, il legislatore ha elevato a due anni, dalla data di presentazione dellistanza documentata, il termine, scaduto il quale è preclusa lemanazione del decreto del Ministero dell'Interno di rigetto allacquisto della cittadinanza. Peraltro, onde facilitare il celere disbrigo degli adempimenti procedurali connessi alla concessione di che trattasi, si raccomanda che listanza ex articolo 7 lege n. 91/92, sia compilata secondo lallegato modello A. g) Acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazione Larticolo 9 della legge 91/1992 prevede i casi di concessione della cittadinanza italiana mediante decreto del presidente della Repubblica, materia in precedenza regolata dallarticolo 4 della Legge 555/1912 ed alla quale vengono apportate profonde ed importanti modificazioni. Si osserva al riguardo che il citato articolo prevede discipline differenziate, in considerazione di specifici requisiti degli aspiranti. La regola generale è quella che consente allo straniero di richiedere la cittadinanza dopo dieci anni di residenza nello Stato. Numerosi però sono i casi per i quali viene richiesto un periodo di residenza inferiore. La lettera a) ad esempio prevede, ove non sussistano i presupposti per lacquisto ope legis, che lo straniero nato nel territorio della Repubblica o del quale il padre, la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, possa richiedere la naturalizzazione ove in possesso del requisito della residenza triennale protrattasi nel periodo immediatamente precedente la data di inoltro della domanda. La lettera b) contempla lipotesi di una naturalizzazione agevolata per gli adottati maggiorenni, i quali possono richiedere la cittadinanza dopo cinque anni di residenza successivi alladozione. Detta norma attenua gli effetti dellattuale diversa disciplina che consente ai minori di acquisire immediatamente e automaticamente la cittadinanza italiana, mentre esclude da detto beneficio ci sia stato adottato da maggiorenne anche se ladozione dia intervenuta decorsi pochi giorni dal compimento della maggiore età. La lettera c) del citato articolo consente allo straniero che ha prestato servizio anche allestero, alle dipendenze dello Stato di richiedere la cittadinanza dopo cinque anni di durata del relativo rapporto, anziché i tre previsti dal corrispondente articolo 4 della Legge 555/1912. La lettera d), in adesione allo spirito che deve informare la politica degli Stati membri della comunità europea, prevede che i cittadini di detti Stati possano proporre istanza solo dopo quattro anni di residenza nel territorio. La lettera e) consente una riduzione del periodo di residenza anche per gli apolidi, ai quali sono equiparati, ai sensi dellarticolo 16 della Legge, i rifugiati riconosciuti dallo Stato italiani. Il secondo comma dellarticolo 9 in esame sostituisca le previsioni dellarticolo 4, della legge 13 giugno 1912, n. 555, tanto al punto 3 quanto allultimo comma. Queste ultime, infatti, stabilivano che poteva essere concessa la cittadinanza, sentito il Consiglio di Stato, allo straniero che risiedeva da due anni nello Stato ed avesse reso notevoli servigi allItalia, nonché che era in facoltà del Governo di concedere, in casi eccezionali e per speciali circostanze, la cittadinanza italiana. La recente Legge, nellunificare queste due ipotesi, stabilisce che la concessione avviene, prescindendo da qualsiasi periodo di residenza, con decreto del Presidente della Repubblica sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dellInterno di concerto con il Ministro degli Affari Esteri. Viene quindi precisato che per la determinazione del Governo, già prevista dallattuale disciplina, è necessaria la deliberazione del Consiglio dei Ministri. Viene altresì introdotto il concerto del Ministro degli Affari Esteri. Si soggiunge, peraltro, che larticolo 18 della Legge 91/1992 equipara agli stranieri di origine italiana o nati nel territorio della Repubblica di cui allarticolo 9, comma 1, lett. a, i cittadini austro-ungarici ed i loro discendenti che emigrarono prima della loro annessione allItalia, dei territori acquisiti col Trattato di Pace di Saint Germain, entrato in vigore il 16 luglio 1920. Pertanto, le persone già appartenenti a Stati facenti parte della monarchia austro-ungarica ed i loro discendenti in linea retta possono ottenere la naturalizzazione italiana alla condizione di favore di un periodo di residenza di soli tre anni nel territorio della Repubblica. Nellambito della naturalizzazione va, altresì, segnalato, larticolo 21 della Legge n.91/1992, il quale stabilisce che "Ai sensi e con le modalità di cui allarticolo 9, la cittadinanza italiana può essere concessa allo straniero che sia stato affiliato da un cittadino italiano prima della data di entrata in vigore della Legge 4 maggio 1983, n.184, e che risieda legalmente nel territorio della repubblica da almeno sette anni dopo laffiliazione". Peraltro, onde facilitare il celere disbrigo degli adempimenti procedurali connessi alla concessione di che trattasi, si raccomanda che listanza ex articolo 9 lege n.91/92, sia compilato secondo lallegato modello B.
Si precisa che i requisiti legali previsti per la naturalizzazione debbono sussistere sino a momento in cui il naturalizzando renderà il prescritto giuramento di fedeltà di cui allarticolo 10 della legge, cui è subordinata la piena operatività del provvedimento attributivo della cittadinanza. Si rammenta, infatti, che ai fini della cittadinanza, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione, la nozione da assumere riguardo alla residenza è quella contenuta nellart.43 del codice civile, che la individua nel luogo dove la persona ha la propria effettiva dimora abituale, non risultando pertanto sufficiente la mera iscrizione anagrafica nei registri della popolazione residente. Si fa presente che, in materia di iscrizione anagrafica la Legge 24 dicembre 1954, n.1228, prescrive allarticolo 2 comma 1 che "è fatto obbligo ad ognuno di chiedere per se e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, la iscrizione alla anagrafe del Comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazioni di posizioni anagrafiche, a norma del regolamento, fermo restando, agli effetti dellart. 44 del codice civile, lobbligo di denuncia del trasferimento anche allanagrafe del Comune di precedente residenza". Si soggiunge, altresì, che la Legge 28 febbraio 1990, n. 39, di conversione, con modificazioni del D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, prescrive allarticolo 4, comma 1, che "possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dellarticolo 3 che siano muniti di permesso di soggiorno, secondo le disposizioni del presente decreto". Pertanto, la qualificazione della residenza quale legale effettuata dal legislatore allarticolo 5 e allarticolo 9, comma 1, lettere a), b), d),e), f), comporterà che ai fini dellapplicazione delle succitate disposizioni della Legge, linteressato debba avere e mantenere effettiva ed abituale dimora nel territorio della Repubblica che dovrà essere comprovata iuris tantum dalla certificazione relativa alla propria iscrizione nellanagrafe della popolazione residente di un Comune nonché avere soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di soggiorno degli stranieri. Da quanto sopra discende, quindi, che qualora si sia verificata la perdita di una delle condizioni previste dagli articoli 5 e 9 della Legge, gli organi partecipanti allistruttoria devono segnalarlo allo scrivente Ministero, restituendo il decreto di conferimento ove già ne siano in possesso.
PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA La disciplina della perdita del nostro status civitatis prevista dalla vecchia normativa ha subito profonde innovazioni con la recente Legge n. 91/1992. La norma che, principalmente, regola tale evenienza è larticolo 11, il quale prevede che "il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza allestero". Pertanto, a differenza dellimpianto normativo previsto dallarticolo 8 della Legge 555/1912, larticolo 11 della Legge 91/1992 consente, al nostro connazionale, il quale risiedendo allestero, consegua spontaneamente uno status civitatis straniero, di mantenere la titolarità della cittadinanza italiana, salvo che non vi rinunci secondo le modalità stabilite dallarticolo 23 della stessa legge 91/1992, vale a dire con dichiarazione formale resa allautorità diplomatica o consolare italiana competente in relazione al luogo estero di residenza. Da quanto sopra discende quindi che le dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana effettuate da connazionali dinnanzi ad Autorità diverse da quelle indicate nellarticolo 23 della legge n. 91/1992 non avranno alcuna efficacia giuridica nellordinamento italiano. Peraltro, va rilevato che larticolo 11 sembra riaffermare il principi della non rinunziabilità della cittadinanza italiana da parte del connazionale che non sia titolare di altra cittadinanza/e cittadinanza/e, al fine di evitare una condizione di apolidia.
Ulteriore causa di perdita della cittadinanza, prevista dallarticolo 3, 3° e 4° comma, della Legge 91/1992, è costituita dalla revoca delladozione per fatti tanto delladottante quanto delladottato. Il comma 3, in particolare, prevede "che qualora ladozione sia revocata per fatto delladottato questi perde la cittadinanza, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti". Nel caso in cui invece la revoca delladozione avvenga per fatto delladottante, ladottato conserva la cittadinanza. Peraltro, lultima parte del comma 4 del medesimo articolo 3 dispone che "qualora la revoca delladozione intervenga durante la maggiore età delladottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza entro un anno dalla revoca stessa". Siffatta disposizione, pertanto, attribuisce allinteressato una facoltà di rinuncia con un definitivo limite temporale (un anno dalla revoca delladozione), ma senza alcuna condizione di ritenzione o di trasferimento della residenza allestero.
Larticolo 22 della Legge 91/1992, in relazione alla perdita della cittadinanza, prevede che "per coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già perduto la cittadinanza italiana ai sensi dellarticolo 8 della legge 13 giugno 1912, n.555, cessa ogni obbligo militare". Siffatta disposizione modifica la regola contenuta nellarticolo8, ultimo comma, della legge n.555/1912, ove era prescritto che la dismissione della cittadinanza nei casi previsti dal medesimo articolo 8 non esimeva linteressato dagli obblighi del servizio militare. La Corte Costituzionale, comè noto, con sentenza resa l11 ottobre 1988, n.974, dichiarò illegittima tale norma, nella parte in cui imponeva la prestazione del servizio militare anche a coloro che non erano più cittadini ed avevano assolto regolarmente agli obblighi della leva nelle forze Armate dello Stato di naturalizzazione, evitando così una ingiustificata discriminazione rispetto ai soggetti in possesso di doppia cittadinanza che invece ne erano esentati.
RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA
Larticolo 13 della nuova Legge indica le condizioni e le procedure per il riacquisto della cittadinanza italiana da parte di chi labbia perduta. Si tratta della materia precedentemente regolata dallarticolo 9 della Legge n.555/1912, rispetto alla quale intervengono importanti modificazioni innovative. In primo luogo, si segnala che listituto del riacquisto assume una valenza di carattere generale. Viene, infatti, prevista, in base al citato articolo 13, la possibilità di recuperare il nostro status civitatis in favore di chiunque lavesse dismesso, a prescindere dai motivi della perdita, mentre nellarticolo 9 della Legge n.555/1912 la facoltà di riacquisto era correlata a specifiche ipotesi di perdita. La nuova Legge inoltre tende a privilegiare, nel determinare le modalità di riacquisto della cittadinanza, la manifestazione di volontà del soggetto interessato piuttosto che il verificarsi di predeterminanti fatti e circostanze. Pertanto, la nuova normativa circoscrive al massimo il determinarsi di automatismi che possono in qualche misura sacrificare la libera scelta del soggetto, con la conseguenza che meri comportamenti non sono configurabili quale espressione implicita di una volontà di riacquisto. In tale contesto, larticolo 13, 1° comma, alle lettere a) e b), prevede una generale facoltà di riacquisto della cittadinanza italiana, qualora linteressato renda apposita dichiarazione in tal senso ed alla ulteriore condizione di prestare effettivo servizio militare o di assumere un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche allestero. Ai fini delluniformità dellaccertamento delle condizioni legittimanti le ipotesi di riacquisto di cui ai punti a) e b) del comma 1 dellarticolo 13, gli operatori del settore dovranno trasmettere direttamente a questo Ministero le dichiarazioni corredate dalla prescritta documentazione rese dagli ex connazionali che vogliano prestare effettivo servizio militare o abbiano assunto un pubblico impiego. Peraltro, la lettera d) del medesimo articolo prevede listituto del riacquisto automatico, riducendo, rispetto alla precedente normativa, la residenza nel territorio della Repubblica ad un solo anno, ed attribuendo allex connazionale la facoltà di rinunciare al nostro status civitatis al fine di salvaguardare la volontà del soggetto. In tale ambito, si rappresenta che in sede di schema regolamentare è stata contemplata la facoltà di rinunciare al riacquisto automatico della cittadinanza di cui allarticolo 13, comma 1, lettera d) anche da parte di coloro i quali, non avendo ancora recuperato la cittadinanza secondo le disposizioni di cui allarticolo 9, comma 1, n.3 dellabrogata Legge n. 555/1912, abbiano maturato o maturino il periodo di residenza di cui al citato articolo 13, comma1, lettera d). Si soggiunge, altresì, che per tutte le ipotesi ora esaminate, il riacquisto interverrà "dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste" (ex articolo 15 Legge n.91/1992). Resta confermato nel nuovo impianto listituto dellinibizione" al riacquisto, che dovrà essere disposta, ai sensi dellarticolo 13 della Legge n. 91/1992, "con decreto del Ministro dellInterno, per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato "entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni fissate dalla Legge, purché intervenga il recupero. Risulta, altresì, caducata dalla nuova Legge la disciplina prevista dallarticolo 9 della Legge n. 555/1912, concernente la permissione al riacquisto della cittadinanza, adottata con provvedimento amministrativo discrezionale, in favore dellex connazionale che, pur senza rientrare in Italia, avesse dismesso il possesso della cittadinanza dello Stato straniero di appartenenza ed aveva trasferito da almeno un biennio la residenza sul territorio di uno Stato estero, non assumendone la cittadinanza. Si soggiunge, altresì, che si è dellavviso che listituto del riacquisto ex articolo 13 Legge n.91/1992 sia applicabile nei confronti di quei soggetti già investiti dalla cittadinanza italiana in conformità alle disposizioni normative vigenti al momento della loro nascita e successivamente privati anche con effetto ex tunc, durante la loro minore età, della titolarità del nostro status civitatis in conseguenza di eventi giuridicamente rilevanti per lordinamento italiano (es. figlio nato antecedentemente al 1° gennaio 1948 da madre italiana e da padre ignoto, successivamente riconosciuto dal padre, che a lui trasmette la cittadinanza; soggetto nato in Italia da genitori ignoti, successivamente riconosciuto da padre e/o madre stranieri che a lui trasmettano la cittadinanza).
Riacquisto della cittadinanza italiana per coloro che lhanno perduta in base agli artt.8 e 12 Legge n.555/1912 e art. 5 Legge n. 123/1983
Un regime transitorio di sanatoria è poi fissato dallarticolo 17 della Legge n.91/1992, il quale stabilisca che " chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 6 e 12 della Legge 13 giugno1912, n.555, o per non aver reso l0pzione prevista dallarticolo 5 della Legge 21 aprile 1983, n.123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente Legge". In base alla previsione normativa di che trattasi, il riacquisto della cittadinanza italiana può avvenire, per il biennio successivo allentrata in vigore della Legge, senza la necessità dello stabilimento della residenza in Italia. Non risulta, peraltro, in detta fattispecie, inserita la possibilità dellinibizione al riacquisto. Si soggiunge, altresì, che il secondo comma dellarticolo 17, Legge n. 91/1992 conferma, come disciplina di regime, la particolare regolamentazione dellacquisto dello status civitatis prevista dallarticolo 219 della Legge 19 maggio 1975, n.151, in favore della nostra ex connazionale che lo avesse perduto per lacquisto iure matrimonii della cittadinanza straniera del coniuge. Si precisa, peraltro, che nel caso in cui i soggetti risultino destinatari contemporaneamente della normativa tanto contenuta nellarticolo 13 quanto di quella menzionata nellarticolo 16, si ritiene che gli interessati abbiano la facoltà di avvalersi delle disposizioni da loro considerate più favorevoli.
Regime giuridico delle dichiarazioni
La materia è regolata, principalmente dallarticolo 23 primo comma, della Legge, il quale stabilisce che le "dichiarazioni per lacquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinuncia alla cittadinanza e la prestazione del giuramento previsto dalla presente Legge sono rese allufficiale dello stato civile dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza allestero, davanti allautorità diplomatica o consolare del luogo di residenza". Al riguardo si precisa che le dichiarazioni di cui sopra e la prestazione del giuramento di cui allarticolo 10 della Legge, possono essere rese, oltre che, ovviamente, dinanzi a quello del comune dove linteressato intende stabilire la residenza, a condizione che abbia già formalmente avviato la procedura di iscrizione anagrafica, ancorché questa non sia stata ancora definita. Per quanto concerne la documentazione da produrre a corredo delle dichiarazioni di cui allarticolo 23 della Legge, si fa presente che essa deve essere tutta quella necessaria ad attestare che il dichiarante si trova nelle condizioni previste dalla Legge. Al tal fine si richiama a titolo meramente esemplificativo, quella indicata nel decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 22 maggio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 1° giugno 1992, n.126, recante "Modificazioni al modulario per gli atti dello stato civile".
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