| Circolare K 31.9
del 27 maggio 1991 OGGETTO: In materia di cittadinanza. - Linee
interpretative ed applicative.
Si e avuto modo di rilevare come sempre più numerose pervengano a questo Ministero
richieste di chiarimento inerenti alla disciplina della cittadinanza, traenti origine, in
prevalenza, da difficoltà di coordinamento della legge 13 giugno 1912 n. 555, che
contiene le norme fondamentali, con la legge 21 aprile 1983, n. 123, che ne ha modificato
alcuni importanti aspetti, nonché con altre rilevanti normative che negli ultimi tempi
hanno inciso sulla materia.
Sì ravvisa quindi necessario fornire agli operatori dei settore uno strumento
interpretativo organico per l'applicazione di tale normativa sia riprendendo e completando
le precedenti indicazioni, sia sciogliendo le riserve interpretative ancora aperte, sia
richiamando, per quanto di utilità, gli indirizzi applicativi consolidati in materia.
Per l'elaborazione di siffatte linee direttive, si è tenuto conto soprattutto degli
orientamenti ermeneutici espressi dal Consiglio di Stato in vari pareri, con particolare
riguardo a quello ultimo del 7 novembre 1990, n. 1060. L'opera di disamina delle ipotesi
configurabili in una con la ricerca delle necessarie soluzioni giuridico-applicative si
completa peraltro con taluni cenni esplicativi su questioni di formazione e produzione
documentale.
Il lavoro si articola in sette sezioni, di cui:
- la prima è dedicata al regime della cittadinanza del minorenne;
- la seconda attiene ai casi di doppia cittadinanza e alle relative rinuncie e opzioni;
- la terza si sofferma sul riacquista della cittadinanza italiana per mancata o diversa
opzione;
- la quarta analizza il regime della cittadinanza acquistata per matrimonio;
- la quinta tratta della perdita della cittadinanza;
- la sesta è dedicata in generale al riacquista della cittadinanza;
- l'ultima, infine, si riferisce al regime degli atti formati all'estero e della loro
traduzione.
1) RAPPORTI TRA L'ARTICOLO 12 LEGGE 555/1912 E L'ARTICOLO 5
PRIMO COMMA LEGGE 123/1983 - REGIME GIURIDICO DELLA CITTADINANZA DEL MINORENNE.
Sull'argomento, il Consiglio di Stato con parere 1871/86, nel precisare la relazione
esistente tra l'art. 12 - primo comma - 1. 555/1912 e l'art. 5 - primo comma - 1.
123/1983, ha sostenuto che con questo ultimo articolo debba attribuirsi la titolarità
della cittadinanza italiana a tutti i figli minorenni di genitore che sia (alla data della
loro nascita o successivamente ad essa, purché prima del compimento della loro maggiore
età) in possesso dello status civitatis italiano, risultando conseguentemente abrogato il
primo comma dell'art. 12 della citata legge 555/1912, che regolava la condizione dei figli
minori non emancipati di chi acquista o recupera la cittadinanza dopo la loro nascita.
Tale orientamento ermeneutico è scaturita dalla circostanza che il menzionato art. 5 ha
mutato "il riferimento temporale per l'acquisto originario iure sanguinis della
cittadinanza italiana, che non è più il momento della nascita, ma il periodo della
minore età (Consiglio di Stato p. 1871/86).
Pertanto, a decorrere dal 27 aprile 1983 debbono essere considerati cittadini italiani
tutti i. figli minorenni di padre o di madre che detengano la cittadinanza italiana o che
ne vengano in possesso durante la minore età dei propri figli.
A) Regime della cittadinanza del minorenne nel caso in cui i genitori, già cittadini
italiani, perdano tale cittadinanza.
Tale fattispecie è contemplata dal secondo comma dell'art. 12 della legge 1912,4 il quale
dispone, com'è noto, che "i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza
divengono stranieri, quando abbiano in comune la residenza col genitore esercente la
patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di un Stato
straniero".
In proposito, il Consiglio di Stato con parere reso il 7 novembre 1990, n. 1060 dalla
Sezione Prima, ha osservato che, ai sensi del cennato art. 5, secondo il quale, 'è
cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o di madre
cittadina' l'acquisto della cittadinanza da parte del minore si verifica ope legis per il
solo fatto che l'acquisti uno dei due genitori, a nulla rilevando che i genitori o il
minore risiedano in Italia o all'estero, che il minore conviva con l'uno o con l'altro dei
genitori, che la patria potestà sia esercitata dall'uno o dall'altro di .essi, e, infine,
che il minore conservi o meno la cittadinanza di origine".
Alla luce del descritto orientamento, si deve quindi ritenere- che allorquando uno dei
genitori perda la cittadinanza italiana, mentre l'altro la conserva, pure il figlio minore
la conserva, prescindendo dalla considerazione delle vicende di residenza, convivenza e
potestà relativa al minore.
Nell'ipotesi in cui, invece, entrambi i genitori dismettano la cittadinanza italiana o la
perda il solo genitore che l'aveva, per il conseguimento di uno status straniero, il
prefato Consesso ha sostenuto che "l'acquisto di una cittadinanza da parte del
genitore o dei genitori non comporta necessariamente il simultaneo acquisto della stessa
cittadinanza da parte del minore, dipendendo ciò dalle normative straniere, che sul punto
ben possono risultare difformi da quella italiana".
Pertanto, nell'evenienza in cui il conseguimento di uno status straniero non si estenda, a
norma del diritto straniero, al minorenne e comunque quest'ultimo non acquisti o possieda
un'altra cittadinanza, è giocoforza che il minore conservi quella italiana.
In conclusione, a parere dell'Alto Consesso, il secondo -comma dell'art. 12 deve ora
ritenersi vigente nel testo che segue "I figli minori non emancipati di chi perde la
cittadinanza divengono stranieri, quando acquistino la cittadinanza di uno Stato.
straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli artt. 3 e 9" (1.
555/1912).
Tale disposizione, in coerenza con, quanto testé detto, deve interpretarsi come segue:
a) la perdita della cittadinanza deve riguardare entrambi i genitori;
b) l'inciso "quando acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero" va inteso
carne comprendente anche il caso che la cittadinanza straniera sia già posseduta.
c) non è necessario che la cittadinanza straniera,, la quale deve essere acquistata o
posseduta dal minorenne affinché si verifichi, per lui, la perdita di quella italiana,
sia la stessa acquistata dai genitori, né che l'acquisto della cittadinanza straniera da
parte del minore sia contemporaneo alla perdita della cittadinanza italiana da parte dei
genitori.
Giova al riguardo rammentare il parere espresso dal Consiglio di Stato in data 24 ottobre
1975, n. 1820, Sez. I, con il quale si è ritenuto che "l'acquisto della cittadinanza
italiana da parte del genitore comporta, senz'altro, l'acquisto di tale cittadinanza da
parte del figlio minore, ma la perdita della cittadinanza italiana da parte del genitore
non comporta senz'altro la perdita della cittadinanza suddetta da parte del figlio minore,
e ciò, appunto, ad evitare per quest'ultimo la situazione di apolidia".
Pertanto, tale disposizione trova applicazione, sempre secondo il suindicato indirizzo
ermeneutico, anche nei seguenti casi:
a) quando l'acquisto della cittadinanza straniera da parte del minore avvenga in virtù di
fatto o atto distinto e non contestuale a quello che ha determinato l'acquisto della
cittadinanza straniera da parte 'dei genitori;
b) quando la cittadinanza straniera acquisita dal figlio minore sia diversa,
eventualmente, da quella acquisita dal genitore;
c) quando l'acquisto della cittadinanza straniera da parte del minore abbia comportato una
partecipazione volitiva del minore stesso.
Riguardo a tale ultimo punto, appare opportuno precisare che per il nostro ordinamento non
ha rilevanza la manifestazione di volontà del minore intesa a conseguire uno status
civitatis straniero, per cui un a eventuale dichiarazione diretta in tal senso non
andrebbe considerata come dichiarazione ex art. 8 n. 1, ma come elemento della fattispecie
complessa contemplata dal secondo comma dell'art. 12.
Si soggiunge che l'illustrato regime di perdita della cittadinanza derivato dal disposto
di cui all'art. 12, secondo comma, della legge n. 555/1912 non si estende, come si
esaminerà in dettaglio più avanti, a coloro i quali siano destinatari della disciplina
ex art. 7 della medesima legge n. 555/1912, vale a dire per quanti, nati all'estero da
genitore italiano o divenuto tale durante la loro minore età, siano considerati dallo
Stato di nascita propri cittadini "ab origine" per nascita nel territorio dello
Stato secondo il principio dello "ius soli".
Si deve ancora sottolineare che verificandosi la dismissione della cittadinanza ex art. 12
1. 555/1912 restano applicabili , ai fini del recupero, gli artt. 3 e 9 della medesima
legge.
B) Regime della cittadinanza del minorenne, figlio di primo letto, il
cui genitore superstite muti la cittadinanza per effetto di nuove nozze.
Per quest'evenienza è necessario il coordinamento fra il già citato art. 5 - primo comma
1. 123/1983 e l'art. 12, terzo comma, della legge 555/1912.
Quest'ultimo comma, in particolare, prevede che le cennate disposizioni in materia di
acquisto e perdita della cittadinanza dei figli minori si applicano "anche nel caso
che la madre esercente la patria potestà o la tutela legale sui figli abbia una
cittadinanza diversa da quella del padre premorto. Non si applicano invece nel caso in cui
la madre esercente la patria potestà muti cittadinanza in conseguenza del passaggio a
nuove nozze, rimanendo allora inalterata la cittadinanza di tutti i figli di primo
letto".
In particolare, pertanto, in base alla citata disposizione normativa i figli nati dal
matrimonio contratto da una donna straniera con uno straniero non acquistavano la
cittadinanza italiana, ancorché la madre, divenuta vedova ed esercente la potestà
parentale, avesse acquisito durante la loro minore età la titolarità dello status
civitatis italiano iuris communicatione a seguito del matrimonio contratto con nostro
connazionale.
Riguardo al primo periodo di questo comma, il Consiglio di Stato ha osservato che "la
sua portata normativa appare sostanzialmente superata ed assorbita dalla nuova
disposizione dell'art. a norma del quale la cittadinanza italiana si comunica ai figlio
minore, senza distinzione se essa appartenga al padre, o alla madre, o ad entrambi, e
senza riferimento a chi eserciti la patria potestà".
La seconda parte del comma concerne il caso della madre vedova che muti la cittadinanza
per effetto di nuove nozze.
Al riguardo, va premesso che, nel sistema normativa introdotto dalla legge 123/1983, che
ha eliminato ogni riferimento al, sesso dei genitori, indubbiamente la cittadinanza
italiana del minorenne non può mutare in conseguenza della morte, dell'unico genitore
(padre o madre) che comunicasse al figlio tale status.
Il primo comma dell'art. 5, infatti, sostiene il Consiglio di Stato, non richiede, per
l'attribuzione della nostra cittadinanza, che il genitore cittadino sia vivente; bene anzi
può essere detto fig1io di genitore cittadino"- il minore il cui genitore premorto
fosse; cittadino in vita e sia defunto in costanza di tale qualità.
Vanno poi esaminati partitamente gli effetti delle nuove nozze del genitore superstite.
Così, nel caso del minore che derivi la cittadinanza italiana solo dal genitore premorto,
mentre il genitore superstite ha una diversa cittadinanza, le ulteriori modificazioni
dello status civitatis di quest'ultimo, dipendano da nuove nozze o da altra causa, non
hanno alcun riflesso sulla conservazione della cittadinanza italiana da parte del minore.
Parimenti, nell'ipotesi del minore che derivi la cittadinanza italiana da entrambi i
genitori, dei quali uno premuoia, l'eventuale perdita della cittadinanza da parte dei
genitore superstite, per nuove nozze o qualsivoglia causa, non elimina il presupposto
della conservazione della cittadinanza da parte del minore.
In ambedue le ipotesi, invero, la disciplina del 1983, sancendo l'irrilevanza di ogni
modificazione dello status civitatis del genitore superstite, assorbe interamente quella
del 1912, la quale sancisce tale irrilevanza per il caso particolare della madre vedova
che muti la cittadinanza per effetto di nuove nozze.
Questioni di compatibilità tra la disciplina del 1912 e quella del 1983 si pongono,
invece, nel caso del minore che derivi la cittadinanza italiana solo dai genitore
superstite, i]. quale poi passi a nuove nozze, e nell'ipotesi del minore nato da genitori
entrambi non cittadini, uno dei quali, alla premorte dell'altro, acquisti il nostro status
civitatis per nuove nozze.
A norma della legge del 1983, invero, nella prima evenienza, se il genitore perde la
cittadinanza italiana per le nuove nozze, lo stesso accade per il minore, sempreché
questi detenga od acquisti una cittadinanza straniera (vedasi punto A pag. 3 della
presente circolare).
Nella seconda ipotesi, l'acquisto della cittadinanza italiana, anche per nuove nozze, da
parte del genitore determina analogo acquisto in capo al minore.
L'applicazione in questi casi della legge del 1912, invero, porterebbe conseguenze opposte
a quelle indicate sia pure limitatamente alla circostanza che la vicenda delle nuove nozze
riguardi la madre.
Ad avviso dell'Alto Consesso, quindi, la disposizione -dell'ultima parte dell'art. 12
della legge del 1912 è da ritenersi abrogata dalla disciplina del 1983.
Pertanto, le vicende di cittadinanza del minore nella cennata ipotesi di morte di uno dei
genitori possono così schematizzarsi:
a) nel caso che muoia il genitore che ha trasmesso la cittadinanza ai minore, quest'ultimo
mantiene il nostro status civitatis, dovendosi prescindere dalle modificazioni di
cittadinanza del genitore superstite;
b) nei caso che la cittadinanza sia stata trasmessa da entrambi i genitori, alla morte di
uno di loro, il minore conserva il nostro status civitatis, indipendentemente dalle
vicende di cittadinanza dell'altro genitore;
c) nel caso che il genitore superstite, che ha trasmesso la cittadinanza al minore, passi
a nuove nozze perdendo la nostra cittadinanza, il minore parimenti dismette la nostra
cittadinanza (vedasi punto A di tale sezione della presente circolare);
d) nel caso del minore nato da genitori entrambi stranieri, uno dei quali consegua la
nostra cittadinanza italiana, per qualsivoglia ragione, lo stesso si verificherà per il
minore.
Alla luce di siffatto indirizzo ermeneutico, sono quindi da ritenersi abrogati, ex art. 8
della legge 123/1983 - il quale prevede appunto che "sono abrogate tutte le
disposizioni incompatibili" con la medesima legge sia il primo che l'ultimo comma
dell'art. 12. della legge 555/1912, perché incompatibili con l'art. 5, primo comma, della
stessa legge 123/1983.
Si precisa, peraltro, che tale nuova disciplina si riferisce esclusivamente a tutti. figli
nati dopo i127 aprile l983, data di entrata in vigore della legge 123/1983, o che a tale
data erano ancora minorenni. Resta disciplinata dalla - legge 555/1912 la posizione di
cittadinanza di quelle, persone che erano maggiorenni a quella data (sull'argomento,
vedasi circolare K.3l.9 del 19 marzo 1984).
C) Regime di cittadinanza dei figli di una donna italiana già
maggiorenni alla data di entrata in vigore della legge 12311983.
L'articolo 5 della nuova legge 123/1983, più volte citata, ha risolto il problema
dell'attribuzione della cittadinanza italiana ai figli minorenni di madre cittadina, - ma
nulla ha disposto, circa le sorti dello status cìvitatis dei figli di una donna italiana
già maggiorenni alla data dì entrata in vigore, della legge di riforma.
Per costoro la soluzione è stata offerta dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale,
la quale, con la sentenza n. 30 del 28 gennaio 1983, ha riconosciuto l'incostituzionalità
dell'art. 1 della legge 555/1912 nella misura in cui non prevede l'acquisizione dello
status civitatis italiano da parte dei figlio di madre cittadina.
Sull'argomento, il Consiglio di Stato (cfr. parere n. 105 reso dalla Sezione Prima in data
15 aprile 1983) ha chiarito che "l'efficacia del giudicato costituzionale non può in
ogni caso retroagire oltre il momento in cui si è verificato il contrasto tra la norma di
legge o di atto avente forza di legge anteriore all'entrata in vigore della Costituzione
dichiarata illegittima, e la norma od il principio della Costituzione, cioè non possa
retroagire oltre il 10 gennaio 1948, data di entrata in vigore di quest'ultima".
Solo per il periodo successivo a tale data l'effetto della pronuncia di
incostituzionalità equivale a quello abrogativo, proprio della successione delle leggi
nel tempo, a motivo della natura dichiarativa della pronuncia stessa circa il contrasto in
questione (cfr. anche citata circolare K.3l.9 del 19 marzo 1984).
Si soggiunge che è possibile attribuire la cittadinanza solo a quelle persone generate da
donna che al momento della loro nascita era in possesso dello status civitatis italiano,
atteso che il regime fissato dall'art. 1 della legge n. 555/1912 era imperniato
sull'acquisto ab origine della cittadinanza per nascita.
Per tanto, ove la madre non fosse in possesso della cittadinanza italiana al momento della
nascita del figlio (ad es. per averla persa jure matrimonii), sarebbe impossibile
riconoscere per questa via al figlio il nostro status civitatis in base alla sentenza n.30
della Corte Costituzionale, anche nel caso in cui si fosse verificato un successivo
riacquisto della cittadinanza stessa da parte della genitrice (ad es. in seguito alla
dichiarazione prevista dall'art. 2l9 della l. 151/1971), salvo l'ipotesi prevista dal
primo comma dell'art. 219 della legge 555/1912, per il quale "i figli minori non
emancipati di chi acquista o recupera la cittadinanza divengono cittadini, salvo che
risiedendo all'estero conservino, secondo la legge dello Stato. a cui appartengono, la
cittadinanza straniera.
Ciò posto, possono considerarsi investiti dello stato di cittadinanza italiana in
derivazione materna in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 30/83 solo quei
soggetti nati da donna cittadina italiana dopo il 10 gennaio 1948,P data di entrata in
vigore della Costituzione.
Si soggiunge, altresì, che le sorti dello status civitatis italiano, attribuito a detti
soggetti "a matre" risultano ulteriormente regolate dalle disposizioni contenute
negli articoli 7 e 12 della ricordata 1. 555/1912.
Secondo il primo precetto normativa, infatti, il mutamento di cittadinanza della genitrice
durante la minore età della prole non ha avuto rilievo ai fini del mantenimento della
titolarità dello status civitatis italiano, ove i figli siano investiti "Lire
soli" dei possesso di una cittadinanza straniera.
In base al disposto dell'art. 12 1. 555/1912, poi, si deve ritenere che i soggetti in
questione abbiano dismesso la cittadinanza italiana nel caso in cui, mantenendo comune con
la madre la residenza abbiano acquisito o detenuto (a titolo diverso dallo "iure
soli") uno status civitatis straniero.
2) RAPPORTI TRA L'ARTICOLO 7 LEGGE 555/1912 E L'ARTICOLO 5 SECONDO COMMA LEGGE 123/1983 -
CASI DI DOPPIA. CITTADINANZA - RINUNCIA E ~OPZIONE RELATIVE
L'articolo 7 della legge n. 555/1912 dispone, com'è noto, che "il cittadino
italiano, nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino
per nascita, conserva la nostra cittadinanza, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può
rinunciarvi".
Tale norma è stata formulata nell'intento di garantire ai figli di nostri emigrati di
mantenere un legame con il nostro Stato attraverso la conservazione della cittadinanza.
La disposizione in esame consente, pertanto, che, qualora il genitore perda il nostro
status civitatis per uno - dei motivi previsti dalla legge, il figlio resti nostro
connazionale fino a quando, divenuto maggiorenne od emancipato, non rinunci alla
cittadinanza italiana.
Il secondo comma. dell'articolo 5 prevede invece che, "nel caso di doppia
cittadinanza, il figlio dovrà optare per una sola cittadinanza entro un anno dal
raggiungimento della maggiore età".
E' stato sostenuto, in proposito, che in conformità ai principi che regolano la
successione delle leggi nel tempo, il succitato art. 7 legge 555/1912 sarebbe stato
abrogato - con decorrenza 27 aprile 1983, data di entrata in vigore della legge 123/1983
dall'art. 5 di quest'ultima, in quanto entrambi disciplinanti la stessa materia: cioè,
tutti i casi di doppia cittadinanza, indipendentemente dalla causa che ha provocato tale
status.
La prevalenza dell'art. 5 imporrebbe, poi, a carico dell'interessato l'obbligo di optare
per una cittadinanza entro un anno dalla maggiore età, termine che, com'è noto, con la
legge 15 maggio 1986, n. 180, è stato prorogato fino all'emanazione di una nuova legge
organica sulla cittadinanza (sul punto vedasi circolare K.31.9 del 26 maggio 1986).
Altra tesi ritiene, invece, che l'art. 7 non sarebbe stato abrogato dall'art. 5,
trattandosi di norme regolanti fattispecie diverse.
L'articolo 5 della legge n. 123/1983, pur prevedendo i casi di doppia cittadinanza,
prescinde infatti dalla considerazione dei luoghi di nascita e di residenza e attribuisce
all'opzione carattere obbligatorio.
L'articolo 7 della legge n. 555/1912, viceversa, presuppone la nascita e residenza in uno
Stato estero e qualifica la rinuncia al nostro status civitatis come una mera facoltà.
Ulteriore incertezza sorge a proposito del modo di intendere la locuzione "per
nascita" che la norma in esame riferisce all'acquisto della cittadinanza straniera:
si tratta cioè di stabilire se il minore, cittadino italiano jure sanguinis, sia
considerato dallo Stato estero di residenza proprio cittadino jure soli, perché nato su
quel territorio, ovvero in virtù sia del principio del jus soli sia di quello del jus
sanguinis, cioè per discendenza paterna o materna straniera.
Al riguardo, il Consiglio di Stato, con il recente citato parere ha osservato che il
riferimento dell'art. 5, 1. 123/1983 al caso di doppia cittadinanza va letto nel contesto
della norma, che è quello di una disposizione rivolta a disciplinare essenzialmente la
trasmissione della cittadinanza iure sanguinis. Pertanto "il caso di doppia
cittadinanza ivi contemplato è solo quello del figlio che, derivando la cittadinanza a
pari titolo da entrambi i genitori .(e non più solo da uno di essi, come nella
legislazione precedente), si trova ad avere due cittadinanze. Resta al di fuori della
previsione dell'art. 5, ed è pertanto sempre regolato dall'art. 7 della legge del 1912,
il caso del minore che iure sanguinis è italiano, ma acquista iure soli (per essere nato
all'estero) una seconda cittadinanza".
Ne deriva che la persona la quale acquisti la cittadinanza italiana per filiazione paterna
o materna e quella straniera per nascita nel territorio dello Stato estero mantiene la
titolarità della cittadinanza italiana a prescindere dalle vicende di cittadinanza del
genitore o dei genitori italiani e non è tenuta, pur se bipolide, ad esercitare l'opzione
per una sola cittadinanza; potrà, per contro, divenuta maggiorenne e semprechè risieda
all'estero, rinunciare al possesso dello status civitatis italiano. Viceversa, chi detenga
oltre alla cittadinanza italiana anche altra od altre cittadinanze straniere derivategli
per filiazione resta sottoposto al regime dell'opzione per una sola cittadinanza, per il
cui esercizio., peraltro, il termine già tassativamente indicato dall'art. 5, secondo
comma, della legge n. 123/1983 (il compimento del diciannovesimo anno di età) è stato
prorogato sine die dall'art. 1 della legge 15 maggio 1986, n. 180. Ne consegue che i
destinatari di siffatta disciplina debbono essere ammessi, ove lo richiedano, ad
esercitare l'onere dell'opzione per una sola cittadinanza.
3) RAPPORTI TRA L'ARTICOLO 5 SECONDO COMMA L. 123/1983 E L'ARTICOLO 1
SECONDO COMMA LEGGE 180/1986 - REGIME GIURIDICO DEL RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA
PER MANCATA O DIVERSA OPZIONE.
Com'è noto, l'art. 1, secondo comma, della legge 15 maggio 1986, n. 180 ha attribuito la
possibilità di recuperare il nostro status civitatis a quei soggetti che l'avessero
perduto per aver omesso di esercitare "l'opzione" ex art. 5, secondo comma,
della legge 123/1983. Detta disposizione nulla ha previsto, invece, per l'evenienza in cui
vi sia stata una espressa manifestazione di volontà di optare per la cittadinanza
straniera da parte del soggetto pluripolide.
In proposito, quest'Ufficio, al fine di colmare l'esistente lacuna normativa, ha
prospettato la possibilità di fare ricorso all'art. 1, secondo comma, della legge
180/1986.
Siffatta disposizione, infatti, ponendo sullo stesso piano come cause di perdita della
cittadinanza l'opzione per uno status civitatis straniero e la mancata opzione, può
utilizzarsi anche per il riacquista della cittadinanza persa per espressa opzione diversa,
in guisa da evitare sperequazioni tra due ipotesi di perdita, sostanzialmente eguali e
derivanti dalla medesima norma.
Il Consiglio di Stato, al quale il Ministero dell'Interno ha prospettato una tale tesi, ha
affermato nel citato recente parere 1060/90) che "nella legge del 1986, il
riferimento a chi ha perduto la cittadinanza per non aver reso l'opzione va interpretato
estensivamente, vale a dire accomunandosi nel beneficio l'ipotesi di chi abbia puramente e
semplicemente omesso di pronunciarsi, e quella di chi abbia optato per la cittadinanza
straniera (cfr. citata circolare K.31.9 del 26 maggio 1986).
Si soggiunge, tuttavia, che coloro i quali abbiano esercitato od esercitino l'opzione per
la cittadinanza straniera dopo il 17 maggio 1986, data di entrata in vigore della
richiamata legge n. 180/1986, non potranno usufruire del regime di riacquista in sanatoria
sopra descritto, giustificato, come ha rilevato il Consiglio di Stato, dalla perentorietà
dei termini entro i quali era necessario esplicitare l'elezione per una sola cittadinanza,
e dovranno ricorrere, per recuperare la titolarità dello status civitatis italiano, allo
strumento della naturalizzazione ordinaria ex art. 1 R.D.L. n. 1934/1997 od agevolata ex
art. 1 legge n. 123/1983.
Si precisa, altresì, che tanto la dichiarazione di opzione ex art. 5 della legge n.
123/1983 quanto quella di riacquista ex art. 1 della legge n. 180/1986 sembrano potersi
esercitare per una sola volta, implicando concettualmente l'opzione la definitività della
scelta effettuata e risultando il riacquista ex legge n. 180/1986 collegato a detta
opzione.
4) RAPPORTI TRA GLI ARTICOLI 10 E 11 LEGGE 555/1912 E ARTICOLO 1 LEGGE
123/1983 - REGIME GIURIDICO DELLA CITTADINANZA ACQUISTATA PER MATRIMONIO.
La disciplina di acquisto e perdita della cittadinanza italiana per matrimonio prevista
dagli artt. 10 e 11 della legge 555/1912 ha subito notevoli innovazioni in seguito
all'entrata in vigore della legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia)
e della legge 21 aprile 1983, n. 123.
Il sistema fissato dalla precedente normativa distingueva, infatti, nettamente la
disciplina dell'acquisto della cittadinanza italiana del coniuge straniero di nostro
connazionale a seconda del sesso. Così, mentre la moglie straniera o apolide di cittadino
italiano conseguenza automaticamente "iuris comunicatione" la cittadinanza
italiana del marito, prescindendosi da ogni considerazione dell'atteggiamento della
volontà (art. 10, secondo comma, 1. 555/1912), il marito straniero o apolide di cittadina
italiana poteva ottenere lo status civitatis italiano solo mediante naturalizzazione
ordinaria (art. 1, numero 3, del R.D.L. 10 dicembre 1934, n. 1997), vale a dire con
decreto del Capo dello Stato, avente natura discrezionale . Unica facilitazione prevista
era l'abbreviazione del periodo di residenza in Italia (fissato in due anni anziché in
cinque) prescritto dalla legge per attribuire all'interessato la legittimazione a chiedere
la naturalizzazione.
Al riguardo, si rammenta che, con sentenza n. 87 del 16 aprile 1975, la Corte
Costituzionale ha dichiarato illegittimo il primo periodo del terzo comma dell'art. 10 il
quale recita che "La donna cittadina che si marita ad uno straniero perde la
cittadinanza italiana, semprechè il marito- possieda una cittadinanza che per il fatto
del matrimonio a lei si comunichi" nella parte in cui prevede la perdita della
cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sull'argomento vedasi
circolare K.24.7 del 16 luglio 1975).
Peraltro, già prima della normativa 123/1983, la legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma
del diritto di famiglia) ha, con gli artt. 25, 218 e 219 disciplinato lo status civitatis
della donna italiana in relazione alle vicende matrimoniali, incidendo in maniera radicale
sul regime previsto dagli artt. 10 e 11 1. 555/1912.
In particolare, l'art. 143 ter del c.c., introdotto dall'art. 25, dispone testualmente che
"la moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinunzia, anche se
per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza del marito assume una
cittadinanza straniera.
Secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato (p. 719/79 espresso dalla Sezione I in
data 24 ottobre 1980), sono da ritenersi destinatarie della norma tutte, senza distinzione
alcuna, le cittadine italiane che tale stato abbiano non solo per nascita, ma anche un
effetto di matrimonio con un cittadino italiano. Quindi, nell'ipotesi di mutamento della
cittadinanza del marito, la moglie conserva in ogni caso la cittadinanza italiana salvo
rinuncia.
La rinuncia, per la quale non sono previsti i termini (li decadenza, deve essere
effettuata secondo le modalità dell'art. 218 della legg3 151/1975, il quale ha sostituito
l'art. 36 delle disposizioni d'attuazione del Codice Civile.
Appare opportuno rammentare, peraltro, che la donna italiana la quale abbia perduto la
cittadinanza prima dell'entrata in vigore della legge 151 per effetto del matrimonio con
straniero o di mutamento di cittadinanza da parte del marito, può riacquistarla rendendo
la dichiarazione prevista dall'art. 219 della legge 151, dinanzi alla competente Autorità
italiana. Tale dichiarazione non e sottoposta a termini di decadenza.
Si precisa che destinatarie di detta disciplina sono tutte le donne già investite dello
status civitatis italiano, siano state esse italiane per nascita o per matrimonio, così
come ha chiarito il Consiglio di Stato nel citato parere 719/79. Si soggiunge, altresì,
che tale normativa si applica solo nell'ipotesi che la dismissione della cittadinanza sia
intervenuta direttamente per fatto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza del
marito, vale a dire ove l'acquisto dello status civitatis straniero sia intervenuto
"iuris comunicatione" e non previa dichiarazione dell'interessata, sia pure
conseguita al matrimonio od al mutamento di cittadinanza del coniuge.
Siffatta ipotesi, invero, essendo caratterizzata appunto dalla manifestazione di volontà
della donna connessa alla circostanza del matrimonio ovvero a quella del mutamento di
status del marito, deve ritenersi una fattispecie di dismissione volontaria ex art. 8 n.
1, regolata quindi, ai fini del riacquista, dalla disciolta di cui all'art. 9 1. 555/1912
(su ciò vedasi infra, sezione 6 della presente comunicazione).
Con l'ingresso nel nostro ordinamento della citata legge 19 maggio 1975, n. 151, e in
particolare dell'art. 219, 2° comma, il qua1 stabilisce che è abrogata ogni norma della
legge 13 giugno 1912, n. 555 incompatibile con le nuove disposizioni sul diritto di
famiglia, nonché della legge 21 aprile 1983, n. 123, ed, in particolare, degli artt. 7 e
5, i quali rispettivamente prevedono che "la donna che, per effetto di matrimonio con
cittadino italiano contratto prima dell'entrata in vigore della presente legge, ha
acquistato la cittadinanza italiana può entro due anni rinunciarvi
. " (art. 7)
e che "sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili
.", si ritiene che
siano stati caducati il primo comma, il secondo comma (su ciò vedasi, infra punto A di
tale sezione 4) e la prima parte del terzo comma dell'art. 10, nonché l'intero art. 11
della legge 555/1912.
Sono quindi da ritenersi abrogati i seguenti dettati normativi:
- La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito, anche
se esista separazione personale fra coniugi (art. 10, I comma).
- La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La
conserva anche vedova, salvochè, ritenendo o trasportando all'estero la sua residenza,
riacquisti la cittadinanza di origine (art. 10, II comma) (vedasi, più dettagliatamente,
infra, punto A di tale sezione).
- La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana,
semprechè il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si
comunichi (art. 10, III comma, prima parte).
- Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la
residenza perde la cittadinanza italiana, semprechè acquisti quella del marito; ma può
ricuperarla secondo le disposizioni dell'articolo precedente (art. 11, I comma).
- Se il marito straniero diviene cittadino, la moglie acquista la cittadinanza quando
mantenga comune con lui la residenza (art. 11, Il comma).
- Se però i coniugi siano legalmente separati e non esistano figli del loro matrimonio i
quali, a termini dell'articolo successivo, acquistino la nuova cittadinanza del padre,
può la moglie dichiarare di voler conservare la cittadinanza propria (art. 11, ultimo
comma).
Queste disposizioni si pongono infatti in contrasto tanto con il principio costituzionale
di uguaglianza, implicante l'equiparazione dei soggetti senza distinzione di sesso (art. 3
Cost.), quanto con il principio di volontarietà sancito dalla legge 123/1983, laddove la
norma in esame determina un automatismo nel mutamento dello status prescindendo da ogni
considerazione dell'atteggiamento della volontà.
L'abrogazione di siffatte disposizioni peraltro pare trovare espressa conferma nel dettato
dell'art. 8 della summenzionata legge 123/1983, il quale - in conformità alle
enunciazioni dl principio formulate nella sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 28
gennaio 1983 - prevede appunto la caducazione di tutte le norme con essa incompatibili.
A queste invero possono certamente ascriversi le esaminate previsioni che si pongono in
palese contrasto con il criterio di uguaglianza giuridica tra uomo e donna sia nel
matrimonio sia al di fuori di esso.
La legge n. 123/1983 ha abolito la discriminazione tra i sessi, fissando un regime
uniforme di naturalizzazione agevolata, il quale è imperniato sulla volontarietà
dell'acquisto della cittadinanza.
Viene, infatti, previsto l'acquisto della cittadinanza da parte dei coniuge straniero o
apolide di nostro connazionale il quale ne faccia richiesta ovvero che non si opponga alla
richiesta in tal senso effettuata dal coniuge italiano qualora siano trascorsi tre anni
dal matrimonio ovvero sei mesi di residenza in Italia dopo il matrimonio ed a condizione.
che non V1 sia stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio e che non sussiste separazione legale (art. 1).
Si precisa, al riguardo, che il Consiglio di Stato (p. 1549/86) ha affermato che la
permanenza postmatrimoniale nei mesi nel territorio della Repubblica deve sussistere al
momento della presentazione della domanda.
Sulle disposizioni che regolano l'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio ai
sensi della legge 123/1983, si richiamano le istruzioni importate con precedenti
circolari, per la cui osservanza sono necessarie la massima celerità e scrupolosità.
A) Regime giuridico della cittadinanza in caso di scioglimento del
matrimonio.
Tale questione attiene al coordinamento della legge del 1983 con l'art. 10, secondo comma,
secondo della legge 555/l9l2. A norma di quest'ultima disposizione, la donna che acquista
la cittadinanza italiana per matrimonio "la conserva anche vedova, salvochè
ritenendo o trasportando all'estero la residenza, riacquisti la cittadinanza di
origine".
La legge del 1983, al riguardo, disciplina unicamente 1'acquisto della cittadinanza per
matrimonio, nulla prevedendo invece circa la conservazione o la perdita di essa in caso di
scioglimento de1 matrimonio.
Il Consiglio di Stato, con il recente citato parere (1060/90), ha ritenuto che la norma
del 1912 non sia più vigente, poiché, riferendosi esclusivamente alla donna, e
"logicamente incompatibile con spirito della legge del 1983, che ha manifestamente
voluto eliminare, in materia, ogni discriminazione fondata sul sesso". Il prefato
Consesso ha soggiunto che tale disposizione è altresì "poco in armonia con un
sistema ormai sostanzialmente ispirato al criterio per cui la perdita della cittadinanza,
di massima, non può essere che volontaria".
Peraltro, si rammenta che, l'art. 149 c.c., così come modificato dal nuovo diritto di
famiglia, ha disposto l'equiparazione tra scioglimento del matrimonio per morte e
scioglimento del matrimonio per divorzio ("altro caso" stabilito dalla legge).
Pertanto, alla luce del descritto orientamento, dal 27 aprile 1983, data di entrata in
vigore della legge 123/1983, lo straniero o la straniera, divenuti italiani, in caso di
scioglimento del vincolo matrimoniale, non perdono la cittadinanza ipso iure, ma solo in
virtù. di espressa rinuncia.
B) Regime giuridico del riacquista della cittadinanza italiana da parte
della donna che l'abbia persa per rinuncia ai sensi dell'art. 143 ter c.c.
A tale ipotesi di perdita il Consiglio di Stato. in assenza di altre specifiche
previsioni, ha ritenuto applicabi1e l'ultima parte dell'art.10, 3° comma, 1. 555/1912.
L'Alto Consesso ha sostenuto infatti che detta disposizione è da ritenersi vigente, per
la sua manifesta compatibilità con la legge 151/1975, in quanto l'ultima parte del
richiamato art. 10, si configura quale "l'unica e non abrogata norma che disciplina e
consente, a domanda, il riacquisto della cittadinanza italiana, ove la perdita di essa
consegue al matrimonio contratto con lo straniero, nonché quale enunciazione c: una
regola generale nel caso di cui trattasi" (p. 719/79).
Pertanto, resta in vita l'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 10 legge 555/1912,
secondo il quale "in caso di accoglimento del matrimonio (la donna) ritorna cittadina
se risiede nello Stato o rientri e dichiari in ambedue i casi di voler riacquistare la
cittadinanza. Alla dichiarazione equivarrà il fatto della residenza nello Stato protratta
oltre un biennio dallo scioglimento, qualora non vi siano figli nati dal matrimonio
predetto".
5) REGIME GIURIDICO DELLA PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA.
Com'è noto, in base alle vigenti disposizioni, la cittadinanza italiana si perde: a) per
acquisto spontaneo di una cittadinanza straniera; b) per rinuncia; c) per opzione di una
cittadinanza straniera.
a) perdita della cittadinanza per acquisto spontaneo di uno status straniero.
Tale fattispecie è prevista dall'art. 8, n. 1 1. 555/1912, il quale dispone che perde la
cittadinanza "chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o
ha già stabilito all'estero la propria residenza".
Siffatta norma, quindi, ricollega la perdita del nostro status civitatis al verificarsi di
due condizioni: l'una rappresentata dall'acquisto spontaneo di una cittadinanza straniera,
l'altra costituita dallo stabilimento o il mantenimento della residenza in uno Stato
estero. In ordine al concetto di spontaneità il Consiglio di Stato ha ritenuto che
"si ha acquisto volontario della cittadinanza, ai sensi dell'art. 8, n.1 legge
555/1912, solo quando sussista un comportamento univoco di scelta personale a favore del
nuovo ordinamento" (parere n. 201/86 Sez. I del 31.1.1986).
Alla luce del descritto orientamento, il prefato Consesso non ha ravvisato l'esistenza del
carattere dell'univocità nella mancata dichiarazione di reiezione di una cittadinanza
assegnata in virtù della legge (sull'argomento vedasi circolare K.4.26/3ll del 31 luglio
1990, concernente La conservazione della cittadinanza italiana in favore dei connazionali
emigrati in Israele).
Relativamente, poi, al concetto di residenza, si ritiene che, ai fini della cittadinanza,
debba aver rilievo quello assunto dall'art. 43 del codice civile, costituito, com'è noto,
da un elemento oggettivo, dato dalla dimora abituale nel territorio della Repubblica e da
un elemento soggettivo rappresentato dall'intenzione di eleggere una località italiana
come dimora abituale (vedasi, più dettagliatamente, infra, sezione 6 della presente
circolare).
Pertanto, nessuna valenza può avere, rispetto allo status civitatis, la residenza
meramente anagrafica.
Si soggiunge, peraltro, che il provvedimento di naturalizzazione straniera ovvero
l'attestato che in sostituzione rilascia la nostra autorità consolare deve essere
trascritto nei registri di cittadinanza del Comune competente ai sensi dell'art. 63 del
R.D. 9 luglio 1939, n. 1236 (ordinamento dello Stato Civile).
b) perdita della cittadinanza per rinuncia.
1) Una prima ipotesi di perdita per rinuncia è prevista dall'art. 8 n.
2 legge 555/1912, in base al quale perde la cittadinanza "chi, avendo acquistato
senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiari di rinunciare alla
cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria
residenza".
L'acquisto non volontario di uno status straniero si verifica, ad esempio, qualora uno
Stato attribuisca la cittadinanza per il semplice fatto della residenza sul territorio,
ovvero nel caso di costituzione di un nuovo Stato che riconosca la cittadinanza ai
residenti sul proprio territorio.
Si rammenta, sull'argomento, che la rinuncia alla cittadinanza italiana e la dichiarazione
di trasferimento della residenza all'estero devono essere effettuate davanti all'Ufficiale
di Stato Civile del Comune di residenza o, qualora l'interessato abbia già trasferito
all'estero la residenza, all'agente consolare di tale luogo (art. 16 uc-R.D. 2 agosto
1912, n. 949).
Appare utile, inoltre, sottolineare che, qualora l'acquisto di una cittadinanza straniera
avvenga durante la minore età, 1'interessato non dismette la cittadinanza italiana ai
sensi dell'art. 8 nn. 1 e 2 1. 555/19l2, salvo che non ricorrano, nei limiti
summenzionati, le condizioni dell'art. 12 della medesima legge.
Infatti, l'ordinamento italiano, com'è noto, non riconosce alcuna efficacia alle
manifestazioni di volontà compiute dal minorenne, il quale potrà, pertanto, validamente
esternare le proprie determinazioni soltanto quando avrà raggiunta la maggiore età.
Sull'argomento, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il minore emancipato non possa
rinunciare alla cittadinanza italiana pur nel ricorso delle condizioni previste dall'art.
8 n. 2, poiché l'equiparazione del minore emancipato al maggiorenne, stabilita agli artt.
2, 7 e 12 della legge del 1912 per alcune ipotesi specifiche di opzione o rinuncia, non
può estendersi ai. casi, non espressamente previsti (Consiglio di Stato, parere del 9
novembre 1973, n. 957).
Sulla tematica si tengano presente anche le circolari K.19/CE/8 del 15 marzo 1974 e K.29.1
del 18 maggio 1976.
Si precisa che nelle surriferite ipotesi di perdita ex art. 8 nn. 1 e 2, il Governo può
dispensare gli interessati dalla condizione del trasferimento della residenza all'estero.
2) Il terzo comma dell'art. 8 prevede poi che perde la
cittadinanza "chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo al
servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l' intimazione del Governo
italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio".
Siffatta disposizione richiede, al fine della dismissione del nostro status civitatis,
che, in primo luogo, questo Ministero rivo1ga, con decreto (art. 6, ultimo comma del
regolamento di esecuzione della legge del 1912), all'interessato una previa intimazione di
abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio militare. In secondo luogo,
è necessario che questi persista nella propria attività nonostante 1' intimazione.
In sostanza, non è determinante il semplice servizio a favore dello Stato straniero, ma
il fatto che questo servizio, accompagnato dalla reazione al l'intimazione del Governo,
metta in luce la volontà dell'interessato di preferire la cittadinanza straniera
piuttosto che mantenere quella italiana.
L'ultimo comma dell'art. 8 prevede che la perdita della cittadinanza nei casi stabiliti
dal medesimo articolo non esime gli interessati dal compimento dell'obbligo militare.
Si precisa, al riguardo, che con sentenza n. 974 dell'11 ottobre 1988, la Corte
Costituzionale ha dichiarato illegittirni gli artt. 1 lett. b del D.P.R. 14 febbraio 1964,
n. 237 ("Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e
nell'Aeronautica) e 8, -ultimo comma, 1. 555/1912 nella parte in cui non
prevedono che siano esentati dall'obbligo del servizio militare coloro che abbiano perduto
la cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto di quella di un altro Stato nel quale
abbiano già prestato servizio militare.
3) Altra ipotesi di perdita del nostro status civitatis per rinuncia è quella prevista
dall'art. 7 1. 555/1912, i cui fondamento e presupposti di operatività sono stati già
esaminati (in proposito vedasi sezione 2 della presente comunicazione).
Appare utile soggiungere comunque che tale rinuncia deve essere effettuata dinanzi
all'autorità consolare del luogo di residenza, la quale la trascrive in un registro e ne
trasmette copia all'Ufficiale di Stato Civile competente che curerà la trascrizione nei
registri dello Stato civile (D.P.R. 200 del 1967 sulle funzioni consolari).
4) Ulteriore ipotesi di rinuncia volontaria, previa autorizzazione del
Governo, alla nostra cittadinanza è quella introdotta dall'art. 2 della Convenzione di
Strasburgo del 6 maggio 1963 sulla riduzione di cittadinanza plurima, ratificata da
Italia, Austria, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Olanda e Spagna (vedasi
sull'argomento circolare K.l9/CE/8 del 6 luglio 1989).
5) Nell'ambito della perdita della cittadinanza italiana per rinuncia va ricordata la già
esaminata ipotesi prevista dall'art. 143 ter del codice civile, introdotto dall'art. 25
della legge 151/1975 (su ciò, vedasi sopra, sezione 4 della presente circolare).
-c) rinuncia per opzione di una cittadinanza straniera.
Tale evenienza concerne i già segnalati casi di doppia cittadinanza (su ciò vedasi
Sezione 3 della presente circolare nella quale sono altresì esposte le argomentazioni
relative alla dismissione del nostro status civitatis per mancata opzione, fattispecie
equiparata a quella in esame).
Le dichiarazioni di opzione possono essere rese dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di residenza oppure dinanzi ad un agente diplomatico o consolare all'estero.
6) REGIME GIURIDICO DEL RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA.
Le ipotesi di riacquista della cittadinanza italiana sono regolate, soprattutto, dalla
disciplina inserita nell'art. 9 della legge. 555/1912.
Tale disposizione prevede, infatti, diverse condizioni per il riacquista del nostro status
civitatis da parte di "chi ha perduto la cittadinanza a norma degli artt. 7 e 8"
della legge 555/1912.
Ai sensi dell'art. 9 n. 1, colui che abbia perso la cittadinanza italiana può recuperarla
"se presti servizio militare nello Stato o accetti un impiego dello Stato".
Appare utile precisare il concetto di impiego previsto dalla citata norma. Secondo
autorevole dottrina, si intende qualsiasi attività prestata in favore dello Stato o di
altro Ente pubblico, purché abbia carattere di continuità e di professionalità e sia
retribuita con stipendio, non rilevando se si concreti o meno nell'esercizio di pubblica
funzione.
Il numero 2 dell'art. 9 dello stesso articolo prevede che l'ex cittadino può riacquistare
la cittadinanza "se dichiari di rinunziare alla cittadinanza dello Stato a cui
appartiene. o provi di aver rinunziato all'impiego o al servizio militare all'estero
esercitati nonostante il divieto del Governo italiano, ed in entrambi i casi abbia
stabilito o stabilisca entro l'anno dalla rinunzia la propria residenza nello Stato".
Pertanto, ai fini del recupero del nostro status civitatis, l'ex cittadino deve stabilire
la propria residenza in Italia e dichiarare innanzi alla competente autorità la propria
intenzione di rinunziare alla cittadinanza straniera ovvero dimostrare di aver rinunziato
all'impiego o al servizio militare all'estero accettati nonostante il divieto
dell'Esecutivo.
Al riguardo, l'art. 7 - 1° comma - del regolamento di esecuzione dispone, tra l'altro,
che dell'avvenuta rinunzia deve essere data comunicazione a questo Ministero, il quale, a
sua volta, "ne dà notizia all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove
l'interessato ha stabilito o intende stabilire la propria residenza".
In proposito si segnala che talvolta l'Ufficiale di Stato Civile riceve una dichiarazione
di rinuncia alla cittadinanza straniera a cui non corrisponda l'indicazione, nell'apposito
registro di Stato Civile, del correlato atto di acquisto.
Sull'argomento il Ministero di Grazia e Giustizia ha sostenuto che l'obbligo di provare il
proprio attuale stato di cittadinanza, imposto dal nostro ordinamento, a chi intenda
riacquistare la cittadinanza, ai sensi dell'art. 9, n.2, possa ritenersi assolto con la
produzione di una dichiarazione dell'interessato sostitutiva della certificazione
straniera sul suo status di cittadino. semprechè il rilascio di tale certificazione sia
consentito dall'ordinamento straniero.
Ne deriva che non è ammissibile il ricorso alla dichiarazione sostitutiva solo laddove il
diritto straniero non richieda il rilascio di una certificazione sullo status di cittadino
dell'interessato (ad es. in tutti quei casi in cui l'attribuzione della cittadinanza
avvenga automaticamente, senza la necessità di un formale atto di accertamento, e non sia
quindi previsto, perché superfluo, dall'ordinamento straniero il rilascio della cennata
attestazione).
L'art. 9 n. 3 poi prevede il riacquista della cittadinanza dopo due anni di residenza in
Italia "se la perdita della cittadinanza era derivata da acquisto di una cittadinanza
straniera".
Tale facoltà di recupero non trova, quindi, applicazione nelle ipotesi in cui la perdita
della cittadinanza avvenga sia ex art. 7 1. 555/1912 - poiché, in tale fattispecie, il
soggetto, investito di un duplice status civitatis, con la rinuncia alla nostra
cittadinanza, non ha acquistato quella straniera, ma ha conservato quella attribuitagli
"jure loci" fin dalla nascita - sia ex art. 8, numero 2, stessa legge, in quanto
la perdita è derivata da espressa rinuncia.
Pertanto, in siffatte evenienze il soggetto potrà recuperare il nostro status civitatis
unicamente in base al nn. 1 e 2 del menzionato art. 9.
Sulle problematiche scaturite dall'art. 9 n. 3, si richiamano le istruzioni impartite con
le circolari K.25.2.A rispettivamente del 9 dicembre 1963 e 24 ottobre 1966, segnalando,
in particolare, la necessità che dell'avvenuto rientro nel nostro territorio dell'ex
connazionale venga data notizia agli organi competenti e a questo Ministero: ciò al fine
di verificare la situazione dell'ex cittadino e, eventualmente, di inibire il riacquista
del nostro status civitatis (art. 9 - 20 comma).
La possibilità del riacquista della cittadinanza ex art. 9 n. 3 della citata legge n.
555/1912 è legata come è noto, al requisito della residenza biennale in Italia. In
merito a ciò si fa presente che se, da un lato, il Consiglio di Stato ha, secondo una
costante giurisprudenza, ritenuto che "nemmeno la continuata iscrizione nei registri
dell'anagrafe di un Comune è di per sè ammissibile come sufficiente prova della
residenza stessa" e che "la residenza deve essere ininterrotta ed intesa nel
senso specifico dell'art. 43 del codice civile, cioè come luogo in cui la persona ha la
dimora abituale", dall'altro lato il citato Consesso ha, però, affermato che per la
residenza in un Comune è sufficiente la presenza di fatto e non è necessaria
l'iscrizione anagrafica".
In questo senso giova, altresì, rammentare la giurisprudenza della Corte di Cassazione
secondo cui "la residenza di una persona è data dalla sua abituale e volontaria
dimora in un determinato luogo e cioè dall'elemento obiettivo della permanenza in tale
luogo e dall'elemento soggettivo dell'intenzione di avervi stabile dimora, rilevata dalle
consuetudini della vita e dallo svolgimento di normali relazioni sociali" (Cass.
9.6.59 n. 1725 giust. Civ.Cass. 1959, 590; Cass. 26.8.1953, n. 2865 Foro It. 1953, c.
730).
In base agli orientamenti giurisprudenziali sopra illustrati sembra, pertanto, che il
requisito della residenza vada considerato nel suo aspetto concretamente oggettivo,
assumendo, cioè, i meri connotati
del soggiorno di fatto. In proposito, anzi - attesa la precipua rilevanza dell'elemento
dato dall'effettività e consuetudinarietà della dimora - se, da un lato, né
l'iscrizione nei registri anagrafici (la quale ha carattere esclusivamente dichiarativo)
né qualsiasi altra certificazione possono, da sole, ritenersi idonee ad attestare
compiutamente il verificarsi delle condizioni previste per il riacquisto della
cittadinanza, dall'altro lato, qualora l'evento del soggiorno italiano si fosse
realizzato, maturerebbe il riacquista, della cittadinanza italiana, anche in assenza di
una specifica certificazione, purché quell'evento fosse in qualche modo comprovabile.
Circa, poi, la questione dell'eventuale interruzione di residenza, si può, parimenti, far
riferimento alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale asserisce che
"pur essendo la residenza il luogo dove la persona ha la sua dimora abituale, la
stessa, tuttavia, non si perde per effetto di un allontanamento di non lunga durata,
specie quando, contemporaneamente, non si fissi altrove una dimora e si mantenga un
comportamento che denoti il proposito di trattenersi solo precariamente in altre e diverse
località" (Cass. 21.10.1955, n. 3405 Foro It. 1955 C. 724).
Tesi desunta, peraltro, dallo stesso tenore letterale dell'art. 9 del R.D. 2 agosto 1912,
n. 1949 ove si accenna a "notevoli interruzioni prodotte da periodi di dimora
all'estero".
Si precisa che la decorrenza del riacquista della cittadinanza italiana, ai sensi
dell'art. 9 nn. 2 e 3, non ha effetto se non dal giorno successivo a quello in cui furono
adempiute le condizioni e le formalità stabilite.
Tali condizioni e formalità consistono nella dichiarazione di rinuncia allo status
civitatis straniero ovvero nel decorso di un biennio di residenza in Italia.
Relativamente, infine, all'ultimo comma dell'art. 9, si rammenta che lo stesso consente il
riacquista della cittadinanza italiana senza l'obbligo di stabilire la residenza nel
nostro territorio per coloro i quali da più di due anni abbiano lasciato lo Stato, del
quale possedevano la cittadinanza, per stabilirsi in un altro Stato del quale però non
acquistino la cittadinanza. A tal fine è necessaria, però, un'autorizzazione preventiva
del Governo ex art. 7 del regolamento di esecuzione della legge del 1912.
Sulle possibilità di riacquista sia ex art. 219 1. 151/1975 sia ex art. 10, terzo comma,
ultimo periodo, sia, infine, ex art. 1. 1.180/1986 (vedasi sopra, sezioni 3, 4 lettere A e
B della presente circolare).
7) REGIME GIURIDICO DEGLI ATTI FORMATI ALL'ESTERO - QUESTIONI
CONCERNENTI LA LORO TRADUZIONE E ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE.
Nel rammentare le disposizioni di legge vigenti in materia di legalizzazione ed
autenticazione degli atti formati all'estero nonché le Convenzioni internazionali
sottoscritte dall'Italia in merito alle esenzioni da detti adempimenti (ad es. Convenzione
di Parigi del 27.9.1956), si richiama l'attenzione sull'avviso espresso dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri con circolare n. 20685/92500 del 15 dicembre 1980 - che si
unisce in copia -, concernente
l'individuazione dei soggetti competenti ad attestare la conformità al testo originario
della traduzione italiana dell'atto formato all'estero.
*****
Attesa l'importanza delle disposizioni impartite, si prega di comunicare con la massima
urgenza, per quanto di competenza, il contenuto della presente circolare a tutti i Sindaci
dei Comuni della Provincia, fornendo, poi, un cortese cenno di assicurazione.
IL MINISTRO
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