| Circolare n. K.
28.1 - 8 aprile 1991 Riconoscimento
del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo
italiano
Si è avuto modo di
rilevare come pervengano sempre più numerose richieste di chiarimenti circa le modalità
che debbono essere adottate al fine di definire la situazione di cittadinanza di persone
provenienti da Paesi esteri (in particolar modo dallArgentina ma anche dal Brasile o
dagli Stati Uniti) e munite di passaporto straniero, le quali rivendicano la titolarità
dello status civitatis italiano.
Come è noto, infatti, in
virtù della contemporanea operatività del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 della
Legge 13 giugno 1912, n.555 e delle disposizioni vigenti in materia di cittadinanza di
numerosi Paesi esteri dantica emigrazione italiana (ad es. tutti gli Stati del
continente americano, lAustralia, ecc.) attributivi iure soli dello status
civitatis. La prole nata sul territorio dello Stato demigrazione (Argentina,
Brasile, Uruguay, Stati Uniti dAmerica, Canada, Australia, Venezuela, ecc.) da padre
cittadino italiano acquisiva dalla nascita il possesso tanto della cittadinanza italiana
(in derivazione paterna) quanto della cittadinanza dello Stato di nascita e permaneva
nella condizione di bipolidia anche nel caso in cui il genitore, durante letà
minorile, mutasse cittadinanza naturalizzandosi. straniero.
Nel contempo, anche i
soggetti nati in uno Stato estero il quale attribuisce la cittadinanza iure soli e
riconosciuti dal padre cittadino o la cui paternità sia stata dichiarata giudizialmente
risultano versare nella medesima situazione di doppia cittadinanza.
Da ciò deriva la concreta
possibilità che i discendenti di seconda terza e quarta generazione ed oltre di nostri
emigrati siano investiti della cittadinanza italiana.
Detta eventualità si è
ancor più estesa per gli appartenenti a famiglie di antica origine italiana i quali siano
nati dopo il 1° gennaio 1948 in quanto, a partire da tale data, debbono essere
considerati, secondo il dettato della sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983 della Corte
Costituzionale, cittadini italiani allepoca della loro nascita ovvero riconosciuti
dalla madre o la cui maternità sia stata giudizialmente dichiarata.
Ne consegue che pure i
discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguininis
in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore
della Costituzione repubblicana.
Si fa, tuttavia, presente
che il riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano
allanzidetta categoria di persone deve essere subordinato al verificarsi di
determinate condizioni ed al documentato accertamento di alcune essenziali circostanze.
- Condizioni preliminari per il
riconoscimento della cittadinanza italiana.
Innanzi tutto occorre chiarire che, dovendo
leventuale possesso dello status civitatis italiano essere certificato dal
Sindaco del Comune italiano di residenza, potrà essere avviato il relativo procedimento
su istanza degli interessati, solo ove costoro risultino iscritti nellanagrafe della
popolazione residente di un Comune italiano.
Peraltro, liscrizione
anagrafica di queste persone, entrate in Italia con passaporto straniero, deve seguire le
modalità disciplinanti liscrizione nellanagrafe della popolazione residente
degli stranieri e presuppone, da parte degli interessati, lespletamento degli
adempimenti di cui alle disposizioni vigenti in materia. Si soggiunge, altresì, che
qualora liscrizione anagrafica delle anzidette persone non risultasse possibile in
quanto costoro non possono annoverarsi tra la popolazione residente secondo la nozione di
cui allart. 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.123, la procedura di riconoscimento del
possesso dello status civitatis italiano dovrà essere espletata, su apposita
istanza, dalla Rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località
straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza
italiana.
- Procedura per il riconoscimento della
cittadinanza italiana.
Le istanze di
riconoscimento della cittadinanza italiana ex articolo 1 della legge 13 giugno 1912, n.555
dovranno essere indirizzate al Sindaco del Comune italiano di residenza, ovvero al Console
italiano nellambito della cui circoscrizione consolare risieda listante
straniero originario italiano.
Le stesse dovranno essere
corredate dalla seguente documentazione:
- estratto dellatto di nascita
dellavo italiano emigrato allestero rilasciato dal Comune italiano ove egli
nacque;
- atti di nascita, muniti di traduzione
ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della
persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- atto di matrimonio dellavo
italiano emigrato allestero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato
allestero;
- atti di matrimonio dei suoi
discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il
possesso della cittadinanza italiana;
- certificato rilasciato dalle
competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in
lingua italiana, attestante che lavo italiano a suo tempo emigrato dallItalia
non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita
dellascendente dellinteressato;
- certificato rilasciato dalla
competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea diretta
né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai
rinunciato ai termini dellart. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;
- certificato di residenza.
Si precisa che
listanza, presentata in Italia, dovrà essere redatta su carta legale e che i
certificati forniti a corredo della medesima, ove rilasciati in Italia da Autorità
italiane, dovranno essere prodotti in conformità con le disposizioni vigenti in materia
di bollo. I certificati rilasciati da Autorità straniere dovranno essere redatti su carta
semplice ed opportunamente legalizzati salvo che non sia previsto lesonero dalla
legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate dallItalia. I
medesimi documenti dovranno essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana la
quale, se gli stessi sono esibiti in Italia, dovrà essere redatta su carta da bollo.
Si fa, ancora, presente
che, allo scopo di poter accertare in modo compiuto il mancato esercizio da parte
dei soggetti reclamanti il possesso della cittadinanza italiana - della facoltà di
rinunziarvi ex art.7 della richiamata Legge n. 555/1912 si rende necessario, da un lato,
svolgere adeguate indagini presso il comune italiano dorigine o di ultima residenza
dellavo italiano emigrato allestero ovvero presso il Comune di Roma e,
dallaltro lato, contattare direttamente tutte le Rappresentanze consolari italiane
competenti per le varie località estere ove gli individui in questione abbiano risieduto
o, se del caso, consultare opportunamente il Ministero degli Affari Esteri
Direzione Generale dellEmigrazione e degli Affari Sociali Ufficio VIII
perché interpelli i dipendenti Uffici Consolari interessati.
I Signori Sindaci,
verificata altresì la fondatezza della pretesa avanzata dagli istanti a vedersi
attribuita iure sanguininis la cittadinanza italiana, disporranno la trascrizione
degli atti di stato civile relativi ai soggetti riconosciuti nostri connazionali e
potranno procedere al rilascio dellapposita certificazione di cittadinanza nonché
agli altri conseguenti incombenti di competenza.
I Signori Sindaci vorranno,
infine, dare comunicazione delle determinazioni assunte alle SS.LL. alle locali Autorità
di P.S. ed a questo Ministero.
Nel caso in cui, invece,
insorgessero dubbi circa leffettiva situazione di cittadinanza dei richiedenti il
nostro status civitatis. i Signori Sindaci sono pregati di interpellare questo
Ministero trasmettendo il relativo carteggio.
Si prega di diramare le opportune
istruzioni ai Sindaci dei Comuni della Provincia e di fornire assicurazione. |