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Legge 15 maggio 1986, n. 180 (abrogata) Modificazioni allarticolo 5 della Legge 21 aprile 1983, n. 123 recenti disposizioni in materia di cittadinanza
Art. 1. 1. Il termine per lesercizio dellopzione di cui allarticolo 5, secondo comma, della Legge 21 aprile 1983, n.123., è prorogato fino alla data di entrata in vigore della nuova legge organica sulla cittadinanza. 2.Chi ha perduto la cittadinanza per non aver reso lopzione prevista dallarticolo 5, secondo comma, della Legge 21 aprile 1983, n.123, la riacquista ove renda apposita dichiarazione allautorità prevista dallarticolo 3, primo comma, della citata Legge 21 aprile 1983, n. 123. Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |