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Legge 19 maggio 1975 (G.U. 23 aprile, n.135)

Riforma del diritto di famiglia

  

Art. 25 - Dopo l’articolo 143 codice civile sono inseriti i seguenti:

Art. 143 bis. (Cognome della moglie). – La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.

[Art. 143-ter. (Cittadinanza della moglie). – La moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinunzia, anche se, per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito, assume una cittadinanza straniera] (1)

Art. 218. – L’articolo 36 delle disposizioni d’attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

La rinunzia alla cittadinanza di cui all’articolo 143-ter del codice deve essere fatta dinanzi all’ufficiale di stato civile dove la rinunziante risiede, ed è trascritta nei registri di cittadinanza.

Qualora la rinunziante risieda all’estero, la rinunzia deve essere fatta dinanzi all’agente diplomatico o consolare del luogo di residenza. L’agente la trascrive in apposito registro e ne rimette immediatamente copia al Ministero dell’interno che ne cura a mezzo dell’autorità competente, la trascrizione nei registri di cittadinanza.

Art. 219. – La donna che, per effetto di matrimonio con straniero o di mutamento di cittadinanza da parte del marito, ha perduto la cittadinanza italiana prima dell’entrata in vigore della presente legge, la riacquista con dichiarazione resa all’autorità competente a norma dell’articolo 36 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

E’ abrogata ogni norma della Legge 13 giugno 1912, n. 555 che sia incompatibile con le disposizioni della presente legge.

 

 (1) L’art. 143 ter Codice Civile è stato abrogato dall’art. 26 della Legge febbraio 1992, n.91.

 

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