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Legge 19 maggio 1975 (G.U. 23 aprile, n.135) Riforma del diritto di famiglia
Art. 25 - Dopo larticolo 143 codice civile sono inseriti i seguenti: Art. 143 bis. (Cognome della moglie). La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze. [Art. 143-ter. (Cittadinanza della moglie). La moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinunzia, anche se, per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito, assume una cittadinanza straniera] (1) Art. 218. Larticolo 36 delle disposizioni dattuazione del codice civile è sostituito dal seguente: La rinunzia alla cittadinanza di cui allarticolo 143-ter del codice deve essere fatta dinanzi allufficiale di stato civile dove la rinunziante risiede, ed è trascritta nei registri di cittadinanza. Qualora la rinunziante risieda allestero, la rinunzia deve essere fatta dinanzi allagente diplomatico o consolare del luogo di residenza. Lagente la trascrive in apposito registro e ne rimette immediatamente copia al Ministero dellinterno che ne cura a mezzo dellautorità competente, la trascrizione nei registri di cittadinanza. Art. 219. La donna che, per effetto di matrimonio con straniero o di mutamento di cittadinanza da parte del marito, ha perduto la cittadinanza italiana prima dellentrata in vigore della presente legge, la riacquista con dichiarazione resa allautorità competente a norma dellarticolo 36 delle disposizioni di attuazione del codice civile. E abrogata ogni norma della Legge 13 giugno 1912, n. 555 che sia incompatibile con le disposizioni della presente legge.
(1) Lart. 143 ter Codice Civile è stato abrogato dallart. 26 della Legge febbraio 1992, n.91. |