![]() |
| Pagina principal | Contactarnos | |
Legge 21 aprile 1983, n.123 (G.U. 26 aprile 1983, n.112) (abrogata) Disposizioni in materia di cittadinanza Art. 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risieda da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento e cessazione degli effetti civili e se non sussista separazione legale. Art. 2. Precludono lacquisto della cittadinanza:
La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna. Lacquisto della cittadinanza è sospeso fino alla sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al numero 1) del primo comma ovvero per imputazione che possa comportare condanna superiore ad anni due di reclusione. Art. 3 Ai sensi dellarticolo 1 la cittadinanza si acquista con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell interno, a istanza dellinteressato, presentata al sindaco del comune di residenza ovvero alla competente autorità consolare. Listanza può essere presentata anche dal coniuge cittadino italiano. In tal caso essa viene comunicata al coniuge straniero od apolide, il quale, entro trenta giorni, può manifestare volontà contraria allacquisto della cittadinanza. Tale dichiarazione preclude lemanazione del decreto previsto nel primo comma. Art. 4. Con proprio decreto motivato il Ministero dellinterno respinge listanza ove sussistano le cause ostative previste nellarticolo 2. Ove si tratti di comprovate ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. In tal caso listanza può essere riproposta dopo cinque anni dallemanazione del provvedimento. Lemanazione del decreto di rigetto dellistanza è preclusa quando dallistanza stessa sia decorso un anno. Art. 5. (1) E cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina. Nel caso di doppia cittadinanza, il figlio dovrà optare per una sola cittadinanza entro un anno dal raggiungimento della maggiore età(2). Art. 7. La donna che, per effetto di matrimonio con cittadino italiano contratto prima della entrata in vigore della presente legge, ha acquistato la cittadinanza italiana può entro due anni rinunciarvi con dichiarazione resa allautorità competente ai sensi dellarticolo 36 delle disposizioni di attuazione del codice civile. Art. 8. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge. Art. 9. - La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzette Ufficiale della Repubblica italiana.
|