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D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (1).
Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana (2).


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio
1994;
Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei deputati;
Considerato che il termine per l'emissione del parere della competente commissione del Senato della
Repubblica ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è scaduto in data 30 marzo
1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 aprile 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro degli affari esteri;
Emana il seguente regolamento:


1. Presentazione della domanda.

1. L'istanza per l'acquisto o la concessione della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 7 ed all'articolo
9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (3), si presenta al prefetto competente per territorio in relazione
alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorità consolare.
2. Nell'istanza devono essere indicati i presupposti in base ai quali l'interessato ritiene di aver titolo
all'acquisto o alla concessione della cittadinanza.
3. L'istanza dev'essere corredata della seguente documentazione, in forma autentica:
a) estratto dell'atto di nascita, o equivalente;
b) stato di famiglia;
c) documentazione relativa alla cittadinanza dei genitori, limitatamente all'ipotesi in cui trattisi di
elemento rilevante per l'acquisto della cittadinanza;
d) certificazioni dello Stato estero, o degli Stati esteri, di origine e di residenza, relative ai precedenti
penali ed ai carichi penali pendenti;
e) certificato penale dell'autorità giudiziaria italiana;
f) certificato di residenza;
g) copia dell'atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei matrimoni, limitatamente
all'ipotesi di acquisto della cittadinanza per matrimonio.
4. Ai fini della concessione, di cui all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (3), il Ministro
dell'interno è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, disposizioni concernenti l'allegazione di
ulteriori documenti.


2. Istruttoria.

1. L'autorità che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 1 ne trasmette in ogni caso immediatamente
copia al Ministero dell'interno, ed entro trenta giorni dalla presentazione, salvo il caso previsto dal
comma 2, inoltra al Ministero stesso la relativa documentazione con le proprie osservazioni.
2. Nel caso di incompletezza o irregolarità della domanda o della relativa documentazione, entro trenta
giorni l'autorità invita il richiedente ad integrarla e regolarizzarla, dando le opportune indicazioni ed i
termini del procedimento restano interrotti fino all'adempimento.
3. Una volta che l'interessato abbia adempiuto a quanto richiesto, l'autorità procede a norma del
comma 1, seconda parte. Qualora l'adempimento risulti insufficiente, o la nuova documentazione
prodotta sia a sua volta irregolare, l'autorità dichiara inammissibile l'istanza, con provvedimento
motivato, dandone comunicazione all'interessato ed al Ministero.


3. Definizione del procedimento.

1. Per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (4), il termine per la
definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di
presentazione della domanda.


4. Comunicazioni e notificazioni.

1. Ai fini previsti dall'articolo 7 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica
12 ottobre 1993, n. 572 (5), il decreto del Ministro è immediatamente trasmesso all'autorità che ha
ricevuto la domanda. Quest'ultima ne cura la notifica all'interessato, entro i successivi quindici giorni.


5. Disposizioni sul termine.

1. Il Ministro dell'interno, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvede
alla modifica del decreto ministeriale 2 febbraio 1993, n. 284 (6), di attuazione degli articoli 2 e 4 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (4), indicando i termini previsti dal presente regolamento.
2. Resta salva la facoltà del Ministro, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (4), di
stabilire ulteriori riduzioni dei termini.


6. Verifiche periodiche.

1. Il Ministro dell'interno verifica periodicamente la funzionalità, la trasparenza e la speditezza dei
procedimenti disciplinati dal presente regolamento e adotta tutte le misure di propria competenza per
l'adeguamento della relativa disciplina ai princìpi ed alle disposizioni delle leggi 7 agosto 1990, n. 241
(7), e 24 dicembre 1993, n. 537 (8), e del presente regolamento.
2. I risultati delle verifiche svolte e le misure adottate in esito ad esse sono illustrate in un'apposita
relazione che viene inviata, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.


7. Disposizioni transitorie.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per i procedimenti già in corso, iniziano a
decorrere i termini previsti dal regolamento stesso, purché più favorevoli per l'interessato rispetto a
quelli indicati dalle norme previgenti.


8. Norme abrogate.

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (8), a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate, limitatamente alle parti modificate con il
presente regolamento, le seguenti norme: l'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (9),
e gli articoli 4, 7, 14, commi 1, 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572
(10).


9. Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.




(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 giugno 1994, n. 136, S.O.
(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.
(3) Riportata al n. XXI.
(3) Riportata al n. XXI.
(4) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(5) Riportato al n. XXII.
(6) Riportato alla voce Ministero dell'interno.
(4) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(4) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(7) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(8) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(8) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(9) Riportata al n. XXI.
(10) Riportato al n. XXII.

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