LA COSTITUZIONE
ITALIANA
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1. L'Italia è una Repubblica democratica
fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione.
Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge
la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà
politica, economica e sociale.
Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua,
di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoii di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la liberta e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini
il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilita e la propria
scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale
della società.
Art. 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce
e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il piu ampio
decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle
esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Art. 6. La Repubblica tutela con apposite norme le
minoranze linguistiche.
Art. 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono,
ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate
dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Art. 8. Tutte le confessioni religiose sono
egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i
propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative
rappresentanze.
Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Art. 10. L'ordinamento giuridico italiano si
conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero e regolata dalla legge in conformità delle norme
e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle liberta
democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio
della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
Art. 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento
di offesa alla liberta degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni
di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le
Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 12. La bandiera della Repubblica è il
tricolore italiano: verde bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
PARTE I: DIRITTI E DOVERI DEI
CITTADINI
TITOLO I
Rapporti Civili
Art. 13. La libertà personale è inviolabile.
Non e ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, nè
qualsiasi altra restrizione della liberta personale, se non per atto motivato
dall'autorita giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge,
l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono
essere comunicati entro quarantotto ore alla autorita giudiziaria e, se questa non li
convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni
effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di
liberta.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Art. 14. Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi
stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della liberta
personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini
economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
Art. 15. La libertà e la segretezza della
corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorita giudiziaria con
le garanzie stabilite dalla legge.
Art. 16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare
liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge
stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può
essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino e libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo
gli obblighi di legge.
Art. 17. I cittadini hanno diritto di riunirsi
pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono
vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Art. 18. I cittadini hanno diritto di associarsi
liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge
penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi
politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Art. 19. Tutti hanno diritto di professare
liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di
farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purchè non si tratti
di riti contrari al buon costume.
Art. 20. Il carattere ecclesiastico e il fine di
religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di
speciali limitazioni legislative, nè di speciali gravami fiscali per la sua costituzione,
capacità giuridica e ogni forma di attività.
Art. 21. Tutti hanno diritto di manifestare
liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di
diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel
caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso
di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei
responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento
dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da
ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro
ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle
ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di
finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni
contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a
reprimere le violazioni.
Art. 22. Nessuno può essere privato, per motivi
politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
Art. 23. Nessuna prestazione personale o
patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Art. 24. Tutti possono agire in giudizio per la
tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi
davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Art. 25. Nessuno può essere distolto dal giudice
naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima
del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
Art. 26. L'estradizione del cittadino può essere
consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non
può in alcun caso essere ammessa per reati politici.
Art. 27. La responsabilita penale è personale.
L' imputato non e considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono
tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi
previsti dalle leggi militari di guerra.
Art. 28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e
degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e
amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la
responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
TITOLO II
Rapporti Etico-Sociali
Art. 29. La Repubblica riconosce i diritti della
famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti
stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
Art. 30. È dovere e diritto dei genitori mantenere,
istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro
compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale,
compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Art. 31. La Repubblica agevola con misure economiche
e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con
particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternita, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale
scopo.
Art. 32. La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure
gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana.
Art. 33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne
è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per
tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri
per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la
parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico
equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la
conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi
ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art. 34. La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più
alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed
altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
TITOLO III
Rapporti Economici
Art. 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le
sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e
regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la liberta di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge
nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.
Art. 36. Il lavoratore ha diritto ad una
retribuzione proporzionata alla quantita e qualita del suo lavoro e in ogni caso
sufficiente ad assicurare a se e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa e stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può
rinunziarvi.
Art. 37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti
e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le con- dizioni
di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essen- ziale funzione familiare e
assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a
parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
Art. 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e
sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza
sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro
esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidita e vecchiaia, disoccupazione
involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o
integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.
Art. 39. L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso
uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento
interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente
in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia
obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si
riferisce.
Art. 40. Il diritto di sciopero si esercita
nell'ambito delle leggi che lo regolano.
Art. 41. L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attivita economica
pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Art. 42. La proprietà è pubblica o privata. I beni
economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di
acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di
renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo,
espropriata per motivi d'interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti
della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
Art. 43. A fini di utilità generale la legge può
riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo
Stato, ad enti pubblici o a comunita di lavoratori o di utenti determinate imprese o
categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di
energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
Art. 44. Al fine di conseguire il razionale
sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e
vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le
regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione
del latifondo e la ricostituzione delle unita produttive; aiuta la piccola e la media
proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
Art. 45. La Repubblica riconosce la funzione sociale
della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La
legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi piu idonei e ne assicura, con gli
opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
Art. 46. Ai fini della elevazione economica e
sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione la Repubblica riconosce
il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla
gestione delle aziende.
Art. 47. La Repubblica incoraggia e tutela il
risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.
Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla
proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi
complessi produttivi del paese.
TITOLO IV
Rapporti Politici
Art. 48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e
donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto e personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio e dovere civico.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacita civile o per effetto di
sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
Art. 49. Tutti i cittadini hanno diritto di
associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la
politica nazionale.
Art. 50. Tutti i cittadini possono rivolgere
petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
Art. 51. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro
sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di
eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai
cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario
al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
Art. 52. La difesa della Patria è sacro dovere del
cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo
adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, ne l'esercizio dei
diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.
Art. 53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese
pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
Art. 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere
fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono
affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore
prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
PARTE II: ORDINAMENTO DELLA
REPUBBLICA
TITOLO I
Il Parlamento
Sezione I
Le Camere
Art. 55. Il Parlamento si compone della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi
stabiliti dalla Costituzione.
Art 56. La Camera dei deputati è eletta a suffragio
universale diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto
i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli
abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della
popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di
ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Art 57. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la
Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione del precedente comma, si
effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni quale risulta dall'ultimo
censimento generale sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio
universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
Art. 59. È senatore di diritto e a vita, salvo
rinunzia, chi e stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno
illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e
letterario.
Art 60. La Camera dei deputati e il Senato della
Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso
di guerra.
Art. 61. Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo
entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il
ventesimo giorno dalle elezioni.
Finchè non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
Art. 62. Le Camere si riuniscono di diritto il primo
giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo
Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, e convocata di diritto anche l'altra.
Art. 63. Ciascuna Camera elegge fra i suoi
componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza
sono quelli della Camera dei deputati.
Art. 64. Ciascuna Camera adotta il proprio
regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere
riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la
maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo
che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti
obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
Art. 65. La legge determina i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Art. 66. Ciascuna Camera giudica dei titoli di
ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di
incompatibilità.
Art. 67. Ogni membro del Parlamento rappresenta la
Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Art. 68. I membri del Parlamento non possono essere
perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può
essere sottoposto a procedimento penale; ne può essere arrestato, o altrimenti privato
della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che
sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale e obbligatorio il mandato o
l'ordine di cattura.
Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un
membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.
Art. 69. I membri del Parlamento ricevono una
indennità stabilita dalla legge.
Sezione II
La formazione delle leggi
Art. 70. La funzione legislativa e esercitata
collettivamente dalle due Camere.
Art. 71. L'iniziativa delle leggi appartiene al
Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da
legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno
cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Art. 72. Ogni disegno di legge, presentato ad una
Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla
Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è
dichiarata l'urgenza.
Puo altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge
sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la
proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua
approvazione definitiva, il disegno di legge e rimesso alla Camera, se il Governo o un
decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia
discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione
finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità
dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera e sempre
adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di
delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di
approvazione di bilanci e consuntivi.
Art. 73. Le leggi sono promulgate dai Presidente
della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano
l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un
termine diverso.
Art. 74. Il Presidente della Repubblica, prima di
promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova
deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Art. 75. È indetto referendum popolare per
deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di
legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non e ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di
indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la
Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la
maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente
espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi
e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Art. 77. Il Governo non può, senza delegazione
delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua
responsabilità, provvedimenti provvisori con la forza di legge, deve il giorno stesso
presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente
convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro
sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i
rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Art. 78. Le Camere deliberano lo stato di guerra e
conferiscono al Governo i poteri necessari.
Art. 79. L'amnistia e l'indulto sono concessi dal
Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere.
Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione.
Art. 80. Le Camere autorizzano con legge la ratifica
dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o
regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o
modificazioni di leggi.
Art. 81. Le Camere approvano ogni anno i bilanci e
il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per
periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove
spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi
fronte.
Art. 82. Ciascuna Camera può disporre inchieste su
materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da
rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle
indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria.
TITOLO II
Il Presidente della Repubblica
Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto
dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in
modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo
delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scru- tinio segreto a maggioranza
di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio e sufficiente la maggioranza
assoluta.
Art. 84. Può essere eletto Presidente della
Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti
civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica e incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto
per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca
in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente
della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha
luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono
prorogati i poteri del Presidente in carica.
Art. 86. Le funzioni del Presidente della
Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del
Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della
Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo
Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le
Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il capo
dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Puo inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali,
previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito
secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art. 88. Il Presidente della Repubblica può,
sentiti i loro Pre- sidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato.
Art. 89. Nessun atto del Presidente della Repubblica
è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la
responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati
anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 90. Il Presidente della Repubblica non è
responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto
tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza
assoluta dei suoi membri.
Art. 91. Il Presidente della Repubblica, prima di
assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza
della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
TITOLO III
Il Governo
Sezione I
Il Consiglio dei ministri
Art. 92. Il Governo della Repubblica è composto del
Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei
ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su
proposta di questo, i ministri.
Art. 93. Il Presidente del Consiglio dei ministri e
i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente
della Repubblica.
Art. 94. Il Governo deve avere la fiducia delle due
Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello
nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenere la
fiducia.
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa
obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera
e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Art. 95. Il Presidente del Consiglio dei ministri
dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di
indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attivita dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e
individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le
attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
Art. 96. Il Presidente del Consiglio dei ministri e
i ministri sono posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi
nell'esercizio delle loro funzioni.
Sezione II
La Pubblica Amministrazione
Art. 97. I pubblici uffici sono organizzati secondo
disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità
dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e
le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi
stabiliti dalla legge.
Art. 98. I pubblici impiegati sono al servizio
esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per
i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di
polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all estero.
Sezione III
Gli organi ausiliari
Art. 99. Il Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle
categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e
qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni
che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione
economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
Art. 100. Il Consiglio di Stato è organo di
consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.
La Corte dei Conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del
Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei
casi e nelle forme stabiliti dalla legg, al controllo sulla gestione finanziaria degli
enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul
risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al
Governo.
TITOLO IV
La Magistratura
Sezione I
Ordinamento giurisdizionale
Art. 101. La giustizia è amministrata in nome del
popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Art. 102. La funzione giurisdizionale è esercitata
da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto
istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate
materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo
all'amministrazione della giustizia.
Art. 103. Il Consiglio di Stato e gli altri organi
di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica
amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge,
anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei Conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre
specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In
tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti
alle Forme armate.
Transfer interrupted!
>Art. 104. La magistratura costituisce un ordine
autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di
cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli
appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra
professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di
esercizio.
Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente
rieleggibili.
Non possono, finche sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, ne far parte
del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Art. 105. Spettano al Consiglio superiore della
magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le
assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi
dei magistrati.
Art. 106. Le nomine dei magistrati hanno luogo per
concorso.
La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di
magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati
all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di
universita in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano
iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
Art. 107. I magistrati sono inamovibili. Non possono
essere dispensati o sospesi dal servizio nè destinati ad altre sedi o funzioni se non in
seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e
con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme
sull'ordinamento giudiziario.
Art. 108. Le norme sull'ordinamento giudiziario e su
ogni magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico
ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della
giustizia.
Art. 109. L'autorità giudiziaria dispone
direttamente della polizia giudiziaria.
Art. 110. Ferme le competenze del Consiglio
superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il
funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Sezione II
Norme sulla giurisdizione
Art. 111. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla liberta personale, pronunciati dagli
organi giurisdizionali ordinari o speciali, e sempre ammesso ricorso in Cassazione per
violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali
militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti il ricorso in
Cassazione e ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Art. 112. Il pubblico ministero ha l'obbligo di
esercitare l'azione penale.
Art. 113. Contro gli atti della pubblica
amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi
legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di
impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica
amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
TITOLO V
Le Regioni, le Provincie, i Comuni
Art. 114. La Repubblica si riparte in Regioni,
Provincie e Comuni.
Art. 115. Le Regioni sono costituite in enti
autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione.
Art. 116. Alla Sicilia, alla Sardegna, al
Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e
condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi
costituzionali.
Art. 117. La Regione emana per le seguenti materie
norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato,
semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello
di altre Regioni:
- ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi
dipendenti dalla Regione;
- circoscrizioni comunali;
- polizia locale urbana e rurale;
- fiere e mercati;
- beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
- istruzione artigiana e professionale e assistenza
scolastica;
- musei e biblioteche di enti locali;
- urbanistica;
- turismo e industria alberghiera;
- tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;
- viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse
regionale;
- navigazione e porti lacuali;
- acque minerali e termali;
- cave e torbiere;
- caccia;
- pesca nelle acque interne;
- agricoltura e foreste;
- artigianato;
- altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il
potere di emanare norme per la loro attuazione.
Art. 118. Spettano alla Regione le funzioni
amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse
esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle
Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali. Lo Stato può con legge delegare alla Regione
l'esercizio di altre funzioni amministrative.
La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Provincie,
ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.
Art. 119. Le Regioni hanno autonomia finanziaria
nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la
finanza dello Stato delle Provincie e dei Comuni.
Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai
bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.
Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le
Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.
La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge
della Repubblica.
Art. 120. La Regione non può istituire dazi
d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni.
Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione
delle persone e delle cose fra le Regioni.
Non puo limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio
nazionale la loro professione, impiego o lavoro.
Art. 121. Sono organi della Regione: il Consiglio
regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla
Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare
proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione: promulga le leggi ed i regolamenti
regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione,
conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.
Art. 122. Il sistema d'elezione, il numero e i casi
di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con
legge della Repubblica.
Nessuno puo appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere
del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.
Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri
lavori.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e
dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi
componenti.
Art. 123. Ogni Regione ha uno statuto il quale, in
armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative
all'organizzazione interna della Regione. Lo Statuto regola l'esercizio del diritto di
iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la
pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo Statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, ed è approvato con legge della Repubblica.
Art. 124. Un commissario del Governo, residente nel
capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato
e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.
Art. 125. Il controllo di legittimità sugli atti
amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato,
nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati
casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta
motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale.
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo
l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede
diversa dal capoluogo della Regione.
Art. 126. Il Consiglio regionale può essere sciolto
quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non
corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano
compiuto analoghi atti o violazioni.
Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilita di formare una maggioranza,
non sia in grado di funzionare. Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza
nazionale.
Lo scioglimento e disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita
una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi
stabiliti con legge della Repubblica.
Col decreto di scioglimento e nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al
Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria
amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla
ratifica del nuovo Consiglio.
Art. 127. Ogni legge approvata dal Consiglio
regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del
Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
La legge è promulgata nei dieci giorni dall'apposizione del visto ed entra in vigore non
prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dai
Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e
l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consigio regionale
ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di
altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del
visto.
Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti,
il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la
questione di legittimita davanti alla Corte Costituzionale, o quella di merito per
contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia
la competenza.
Art. 128. Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi
nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le
funzioni.
Art. 129. Le Provincie e i Comuni sono anche
circoscrizioni di decentramento statale e regionale.
Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni
esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.
Art. 130. Un organo della Regione, costituito nei
modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il
controllo di legittimità sugli atti delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti
locali. In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito,
nella forma di richiesta motivata, agli enti deliberanti, di riesaminare la loro
deliberazione.
Art. 131. Sono costituite le seguenti Regioni:
- Piemonte;
- Valle d'Aosta;
- Lombardia;
- Trentino-Alto Adige;
- Veneto;
- Friuli-Venezia Giulia;
- Liguria;
- Emilia-Romagna;
- Toscana;
- Umbria;
- Marche;
- Lazio;
- Abruzzi e Molise;
- Campania;
- Puglia;
- Basilicata;
- Calabria;
- Sicilia;
- Sardegna.
Art. 132. Si può con legge costituzionale, sentiti
i Consigli regiona]i, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove
Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti
Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la
proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si puo, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali,
consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una
Regione ed aggregati ad un'altra.
Art. 133. Il mutamento delle circoscrizioni
provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell'ambito d'una Regione sono stabiliti
con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione. La
Regione, sentite le popolazioni interessate, puo con sue leggi istituire nel proprio
territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
TITOLO VI
Garanzie Costituzionali
Sezione I
La Corte Costituzionale
Art. 134. La Corte Costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti,
aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le
Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a norma della
Costituzione.
Art. 135. La Corte Costituzionale è composta di
quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal
Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed
amministrative.
I giudici della Corte Costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle
giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università
in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno
di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio
delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il
Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile fermi in ogni casi i
termini di scadenza dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di
un consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed
ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Republica e contro i ministri
intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un
elenco di cittadini aventi i requisiti di eleggibilità a senatore, che il Parlamento
compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina
dei giudici ordinari.
Art. 136. Quando la Corte dichiara l'illegittimità
costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di
avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali
interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme
costituzionali.
Art. 137. Una legge costituzionale stabilisce le
condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità
costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il
funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte Costituzionale non e ammessa alcuna impugnazione.
Sezione II
Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.
Art. 138. Le leggi di revisione della Costituzione e
le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive
deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza
assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro
pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila
elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata,
se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge e stata approvata nella seconda votazione da
ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Art. 139. La forma repubblicana non può essere
oggetto di revisione costituzionale.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
I. Con l'entrata in vigore della Costituzione il
Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne
assume il titolo.
II. Se alla data della elezione del Presidente della
Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione
soltanto i componenti delle due Camere.
III. Per la prima composizione del Senato della
Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati
dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:
sono stati presidenti del Consiglio dei ministri o di Assemblee legislative; hanno fatto
parte del disciolto Senato; hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea
Costituente; sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9
novembre 1926; hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in
seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del
disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di
nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al
diritto di nomina a senatore.
IV. Per la prima elezione del Senato il Molise e
considerato come Regione a se stante, con il numero dei senatori che gli compete in base
alla sua popolazione.
V. La disposizione dell'art. 80 della Costituzione,
per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o
modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.
VI. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della
Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente
esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e dei
tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del tribunale
supremo militare in relazione all'art. III.
VII. Fino a quando non sia emanata la nuova legge
sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi
le norme dell'ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte Costituzionale, la decisione delle
controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme
preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.
I giudici della Corte Costituzionale nominati nella prima composizione della Corte stessa
non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni.
VIII. Le elezioni dei Consigli regionali e degli
organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata
in vigore della Costituzione
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio
delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al
riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali
restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di
cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello
Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo
ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di
necessita, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.
XI. La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in
vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla
competenza legislativa attribuita alle Regioni.
X. Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui
all'articolo I 16, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della
parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformita con
l'articolo 6.
XI. Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della
Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione
dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste
dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le
popolazioni interessate.
XII. È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi
forma, del disciolto partito fascista.
In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla
entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla
eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.
XIII. I membri e i discendenti di Casa Savoia non
sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici ne cariche elettive.
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati
l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro
consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le
costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946,
sono nulli.
XIV. I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.
L'Ordine mauriziano e conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla
legge
La legge regola la soppressione della Consulta araldica.
XV. Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha
per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151,
sull'ordinamento provvisorio dello Stato.
XVI. Entro un anno dall'entrata in vigore della
Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi
costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.
XVII. L'Assemblea Costituente sarà convocata dal
suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del
Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere
convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua
competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del
decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano
al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di
emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.
L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, e
convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento
deputati.
XVIII. La presente Costituzione e promulgata dal
Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte
dell'Assemblea Costituente ed entra in vigore il 1 gennaio 1948.
Il testo della Costituzione e depositato nella sala comunale di ciascun Comune della
Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino
possa prenderne cognizione.
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