Gazzetta Ufficiale N. 250 del 27 Ottobre
2003
Entrata in vigore: 11 novembre 2003.
LEGGE 23 ottobre
2003, n.286
NORME RELATIVE ALLA
DISCIPLINA DEI COMITATI DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO
La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Istituzione dei
Comitati degli italiani all'estero)
1.
In
ogni circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila cittadini italiani
iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27
dicembre 2001, n. 459, è istituito, con Decreto del Ministro degli Affari
Esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, un Comitato
degli italiani all'estero (COMITES), di seguito denominato "Comitato".
2.
Il
Comitato è organo di rappresentanza degli italiani all'estero nei rapporti con
le rappresentanze diplomatico-consolari.
3.
In
casi particolari, tenuto conto delle dimensioni della circoscrizione consolare,
della presenza di consistenti nuclei di cittadini italiani e di cittadini
stranieri di origine italiana, e quando le condizioni locali lo richiedono, con
Decreto del Ministro degli Affari Esteri, di concerto con il Ministro per gli
Italiani nel Mondo e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono istituiti,
anche su richiesta del Comitato in carica, più Comitati all'interno della
medesima circoscrizione consolare. Il Decreto ministeriale, istitutivo di più
Comitati, delimita anche i rispettivi ambiti territoriali di competenza.
4.
La
rappresentanza diplomatico - consolare italiana informa le autorità locali
dell'istituzione del Comitato e del tipo di attività svolta. Il Comitato,
previa intesa con le autorità consolari, può rappresentare istanze della
collettività italiana residente nella circoscrizione consolare alle autorità e
alle istituzioni locali, con esclusione delle questioni che attengono ai
rapporti tra Stati.
5.
La
rappresentanza diplomatico - consolare rende partecipe il Comitato degli
incontri ufficiali con le autorità locali sulle questioni di interesse della
comunità rappresentata, con esclusione di quelle che attengono ai rapporti tra
Stati.
Art. 2.
(Compiti e funzioni
del Comitato)
1.
Ciascun
Comitato, anche attraverso studi e ricerche, contribuisce ad individuare le
esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della propria comunità di
riferimento e può presentare contributi alla rappresentanza
diplomatico-consolare utili alla definizione del quadro programmatico degli
interventi nel Paese in cui opera. A tale fine ciascun Comitato promuove, in
collaborazione con l'autorità consolare, con le regioni e con le autonomie
locali, nonché con enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della
circoscrizione consolare, opportune iniziative nelle materie attinenti alla
vita sociale e culturale, con particolare riguardo alla partecipazione dei
giovani, alle pari opportunità, all'assistenza sociale e scolastica, alla
formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport e al tempo libero
della comunità italiana residente nella circoscrizione. Ciascun Comitato opera
per la realizzazione di tali iniziative.
2.
Nell'ambito
delle materie di cui al comma 1, l'autorità consolare e il Comitato assicurano
un regolare flusso di informazioni circa le attività promosse nell'ambito della
circoscrizione consolare dallo Stato italiano, dalle regioni, dalle province
autonome e dagli altri enti territoriali italiani, nonché da altre istituzioni
e organismi.
3.
L'autorità
consolare e il Comitato indicono riunioni congiunte per l'esame di iniziative e
progetti specifici, ritenuti di particolare importanza per la comunità
italiana.
4.
Nel
rispetto delle norme previste dagli ordinamenti locali e delle norme di diritto
internazionale e comunitario, al fine di favorire l'integrazione dei cittadini
italiani nella società locale e di mantenere i loro legami con la realtà
politica e culturale italiana, nonché per promuovere la diffusione della
storia, della tradizione e della lingua italiana, il Comitato:
a) coopera con l'autorità consolare
nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti
nella circoscrizione consolare, con particolare riguardo alla difesa dei
diritti civili garantiti ai lavoratori italiani dalle disposizioni legislative
vigenti nei singoli Paesi;
b) collabora con l'autorità consolare
ai fini dell'osservanza dei contratti di lavoro e dell'erogazione delle
provvidenze accordate dai Paesi ove il Comitato ha sede a favore dei cittadini
italiani;
c) segnala all'autorità consolare
del Paese ove il Comitato ha sede le eventuali violazioni di norme
dell'ordinamento locale, internazionale e comunitario che danneggiano cittadini
italiani, eventualmente assumendo, nei limiti consentiti dallo stesso
ordinamento, autonome iniziative nei confronti delle parti sociali. L'autorità
consolare riferisce al Comitato la natura e l'esito degli interventi esperiti a
seguito di tali segnalazioni;
d) redige una relazione annuale
sulle attività svolte, da allegare al rendiconto consuntivo, e una relazione
annuale programmatica, da allegare al bilancio preventivo di cui all'articolo
3;
e) esprime pareri sulle iniziative
che l'autorità consolare intende intraprendere nelle materie di cui al comma 1;
f) formula proposte all'autorità
consolare nell'ambito delle materie di cui al comma 1, sia in fase di delibera
di impegno di spesa che di programmazione annuale;
g) esprime parere obbligatorio,
entro trenta giorni dalla richiesta, sulle documentate richieste di contributo
che enti e organismi associativi, che svolgono attività sociali, assistenziali,
culturali e ricreative a favore della collettività italiana, rivolgono al
Governo, alle regioni ed alle province autonome;
h) esprime parere obbligatorio,
entro trenta giorni dalla richiesta, sui contributi accordati dalle
amministrazioni dello Stato ai locali mezzi di informazione.
5. L'autorità consolare e il
Comitato ricevono periodicamente informazioni sulle linee generali
dell'attività svolta nella circoscrizione consolare dai patronati di cui alla
legge 30 marzo 2001, n. 152, nel rispetto della normativa nazionale e locale.
6. Il Comitato adotta un regolamento
interno che disciplina la propria organizzazione e le modalità di
funzionamento.
Art. 3.
(Bilancio del
Comitato)
1. Il Comitato provvede al
proprio funzionamento e all'adempimento dei propri compiti con:
a)
le
rendite dell'eventuale patrimonio;
b)
i
finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli Affari Esteri;
c)
gli
eventuali finanziamenti disposti da altre amministrazioni italiane;
d)
gli
eventuali contributi disposti dai Paesi ove hanno sede i Comitati e dai
privati;
e)
il
ricavato di attività e di manifestazioni varie.
f)
I
finanziamenti di cui alla lettera b) del comma 1 sono erogati nei limiti dei
complessivi stanziamenti allo scopo iscritti nelle pertinenti unita'
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli Affari
Esteri.
g)
Per
essere ammesso a ricevere il finanziamento statale di cui al comma 1, lettera
b), il Comitato presenta al Ministero degli Affari Esteri, tramite l'autorità
consolare, entro il 31 ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo delle spese
da sostenere per il proprio funzionamento nell'anno successivo, accompagnato
dalla richiesta di finanziamento.
h)
Il
Comitato, entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione annuale,
presenta il rendiconto consuntivo, certificato da tre revisori dei conti, dei
quali due designati dal Comitato e uno dall'autorità consolare, scelti al di
fuori del Comitato stesso.
i)
Sulle
richieste di finanziamento il Ministero degli Affari Esteri decide, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
approvazione del bilancio dello Stato, con Decreto che viene portato a
conoscenza del Comitato, per il tramite dell'autorità consolare competente.
j)
In
presenza dei presupposti di cui al comma 3, i finanziamenti sono erogati entro
il primo quadrimestre dell'anno. Essi sono determinati in misura adeguata ad
assicurare la funzionalità dei servizi, sulla base di criteri che tengano conto
del numero dei componenti il Comitato, della consistenza numerica delle
comunità italiane, dell'estensione territoriale in cui agisce il Comitato,
nonché della realtà socio-economica del Paese in cui il Comitato opera.
k)
I
libri contabili e la relativa documentazione amministrativa di giustificazione,
concernenti l'impiego dei finanziamenti disposti dal Ministero degli Affari
Esteri e dagli enti pubblici italiani, sono tenuti a disposizione della
competente autorità consolare, per eventuali verifiche.
l)
Nel
caso di avvicendamento nelle cariche del Comitato, tutta la documentazione
contabile e amministrativa è consegnata entro dieci giorni da parte di colui
che cessa dalla carica al nuovo titolare.
m)
I
bilanci del Comitato sono pubblici.
n)
Per
l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2.274.995 Euro
annui a decorrere dal 2003.
Art. 4.
(Sede e segreteria)
1. L'autorità consolare collabora
con il Comitato per il reperimento della sede.
2. La segreteria del Comitato è
affidata con incarico gratuito a un membro del Comitato stesso.
3. Compatibilmente con le esigenze
di bilancio, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato può
avvalersi di personale di segreteria, che in ogni caso non può superare le due
unità e che è assunto con contratto di lavoro subordinato privato regolato
dalla normativa locale.
Art. 5.
(Eleggibilità e
composizione del Comitato)
1. Il Comitato è composto da dodici
membri per le comunità fino a 100.000 cittadini italiani e da diciotto membri
per quelle composte da più di 100.000 cittadini italiani. Ai fini della
determinazione del numero dei membri, la consistenza delle comunità è quella
risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni, sulla
base dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27
dicembre 2001, n. 459.
2. Sono eleggibili i cittadini
italiani residenti nella circoscrizione consolare e candidati in una delle
liste presentate, purché iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5,
comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e in possesso dei requisiti per
essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative. La candidatura è
ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di
candidatura in più circoscrizioni o in più liste, il candidato non è
eleggibile.
3. Le liste elettorali sono composte
in modo da garantire le pari opportunità e una efficace rappresentazione della
comunità di riferimento.
4. Non sono eleggibili i dipendenti
dello Stato italiano che prestano servizio all'estero, ivi compresi il
personale a contratto, nonché coloro che detengono cariche istituzionali e i
loro collaboratori salariati. Non sono, altresì, eleggibili gli amministratori
e i legali rappresentanti di enti gestori di attività scolastiche che operano
nel territorio del Comitato e gli amministratori e i legali rappresentanti dei
comitati per l'assistenza che ricevono finanziamenti pubblici.
5. Le sedute del Comitato sono
pubbliche. La pubblicità è assicurata anche mediante pubblicazione dei
resoconti sull'albo consolare e comunicazione ai mezzi di informazione locali.
6. Il Capo dell’Ufficio Consolare ,
o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute del
Comitato, senza diritto di voto. Alle sedute del Comitato possono, altresì,
essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni in relazione
agli argomenti in esame.
7. I membri del Consiglio generale
degli italiani all'estero (CGIE), istituito dalla legge 6 novembre 1989, n.
368, e successive modificazioni, hanno diritto di partecipare, senza diritto di
voto, alle riunioni dei Comitati costituiti nei Paesi in cui risiedono. Essi
devono ricevere le convocazioni e i verbali delle riunioni del Comitato.
Art. 6.
(Comitato dei
presidenti)
1. In ogni Paese in cui esiste più
di un Comitato è istituito un Comitato dei presidenti di cui fa parte il
presidente di ciascun Comitato, ovvero un suo rappresentante membro del
Comitato medesimo.
Il Comitato dei presidenti si riunisce almeno una volta
l'anno; alle riunioni sono invitati senza diritto di voto i membri del CGIE e i
parlamentari italiani residenti nella ripartizione elettorale. Le riunioni sono
convocate e presiedute dal coordinatore eletto tra i presidenti membri del
Comitato medesimo.
2. Almeno una volta l'anno in ogni
Paese è tenuta una riunione, indetta e presieduta dall'ambasciatore, con la
partecipazione dei consoli, dei membri del CGIE e dei presidenti dei Comitati,
per discutere i problemi della comunità italiana. A tale riunione sono invitati
i parlamentari italiani residenti nella ripartizione elettorale.
3. Le spese di viaggio per la
partecipazione dei membri dei Comitati alle riunioni di cui ai commi 1 e 2 sono
a carico dei bilanci dei Comitati cui ciascun membro appartiene.
4. Per l'attuazione del presente
articolo è autorizzata la spesa di 226.000 Euro annui a decorrere dal 2004.
Art. 7.
(Membri stranieri
di origine italiana)
1. Oltre ai membri eletti di
cittadinanza italiana di cui all'articolo 5, possono far parte del Comitato,
per cooptazione, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non
eccedente un terzo dei componenti il Comitato eletto.
2. Al fine di cui al comma 1, le
associazioni delle comunità italiane che operano nella circoscrizione consolare
da almeno cinque anni e che sono regolarmente iscritte nell'albo dell'autorità
consolare, previa verifica del Comitato, designano, in conformità ai rispettivi
statuti, un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente
pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare.
3. Ciascun componente del Comitato
eletto può esprimere, a scrutinio segreto, un numero di preferenze pari ad un
terzo rispetto a quello dei membri da cooptare.
4. Sono eletti coloro che riportano
almeno la metà più uno dei voti del Comitato. A tale elezione si procede
successivamente alla elezione di cui all'articolo 11, comma 1.
Art. 8.
(Durata in carica e
decadenza dei componenti)
1. I componenti del Comitato restano
in carica cinque anni e sono rieleggibili solo per un periodo massimo di due
mandati consecutivi.
2. Qualora l'elezione dei componenti
di un Comitato sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la
scadenza del mandato non coincide con quella della dei Comitati, la durata in carica di tali
componenti non può protrarsi oltre il limite previsto per la generalità dei
Comitati.
3. Con Decreto dell'autorità
consolare, su indicazione del presidente del Comitato, i membri deceduti,
dimissionari o decaduti sono sostituiti con i primi candidati non eletti della
lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata ai lavori del
Comitato per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica. È,
altresì, motivo di decadenza dalla carica di membro del Comitato il
trasferimento della residenza dalla circoscrizione consolare in cui era stato
eletto.
4. Quando il numero dei membri del
Comitato si riduce a meno della metà, esso è sciolto dall'autorità consolare,
che indice nuove elezioni da svolgere entro sei mesi dalla data di
scioglimento.
5. L'autorità consolare propone,
altresì, lo scioglimento del Comitato quando esso rinvia cinque sedute
consecutive per mancanza del numero legale, oppure quando, per gravi motivi o
per sostanziale modifica della circoscrizione, non è in grado di garantire un
regolare espletamento delle sue funzioni. Sulla base della proposta
dell'autorità consolare, il Ministro degli Affari Esteri, di concerto con il
Ministro per gli italiani nel mondo, sentito il comitato di presidenza del
CGIE, dispone con Decreto lo scioglimento del Comitato.
Art. 9.
(Validità delle
deliberazioni)
1. Salvo quanto diversamente
previsto dalla presente legge, il Comitato adotta le proprie deliberazioni a
maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per la
validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei
componenti in carica.
Art. 10.
(Poteri e funzioni
del presidente)
1. Nella prima seduta, il Comitato
elegge il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Quando nessun
candidato raggiunge tale maggioranza, nella seduta successiva è eletto
presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di
parità, è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze
nell'elezione del Comitato. Tale numero è determinato dalla somma del numero di
voti riportati dalla lista a cui apparteneva il candidato con quello delle
preferenze riportate individualmente.
2. Le dimissioni del presidente sono
richieste con mozione sottoscritta da almeno un terzo dei componenti di cui
all'articolo 5, comma 1, che indica anche il nuovo candidato, da individuare
tra i componenti elettivi del Comitato. Tale mozione è posta ai voti in
apertura dei lavori della seduta successiva. Se è approvata con il voto
favorevole della maggioranza dei componenti di cui al citato articolo 5, comma
1, il candidato indicato nella mozione subentra immediatamente nella carica di
presidente.
3. Fatto salvo quanto previsto
dall'ordinamento locale, il presidente ha la rappresentanza legale del
Comitato. Egli convoca il Comitato almeno una volta ogni quattro mesi e quando
lo richiede per iscritto almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero l'autorità
consolare.
4. A decorrere dal rinnovo del CGIE
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge la carica di
presidente del Comitato, eletto ai sensi della legge stessa, è incompatibile
con quella di componente del CGIE.
Art. 11.
(Poteri e funzioni
dell'esecutivo)
1. Il Comitato elegge un esecutivo
composto da un numero di membri non superiore ad un quarto dei suoi componenti.
Per tale elezione, ciascun componente dispone di un numero di preferenze non
superiore a due terzi del numero di membri dell'esecutivo da eleggere.
2. Il presidente del Comitato fa
parte dell'esecutivo e lo presiede. Egli è coadiuvato dal più votato dei membri
dell'esecutivo che svolge funzioni di vicepresidente ovvero, in caso di parità
di voti, dal membro più anziano come componente del Comitato e, tra membri di
pari anzianità, dal più anziano di età.
3. L'esecutivo istruisce le sessioni
del Comitato e opera secondo le sue direttive.
Art. 12.
(Commissioni di
lavoro)
1. Il Comitato istituisce al suo
interno commissioni di lavoro, delle quali possono essere chiamati a far parte
esperti esterni, compatibilmente con le esigenze di bilancio.
2. Le commissioni di cui al comma 1
sono presiedute da un membro del Comitato. Alle loro riunioni può partecipare
il Capo dell’Ufficio Consolare o un suo
rappresentante, appositamente delegato.
Art. 13.
(Elettorato attivo)
1. Hanno diritto di voto per
l'elezione del Comitato i cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di
cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che sono
residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare e che sono elettori
ai sensi del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e
per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.
2. L'elenco di cui al comma 1 è reso
pubblico con modalità definite dal regolamento di attuazione di cui
all'articolo 26. Con lo stesso regolamento sono definiti i termini per
l'iscrizione nel predetto elenco.
Art. 14.
(Sistema
elettorale)
1. I
Comitati sono eletti con voto diretto, personale e segreto attribuito a liste
di candidati concorrenti. La modalità del voto è per corrispondenza.
2.
L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione
proporzionale, con le modalità previste dagli articoli 21 e 22.
Art. 15.
(Indizione delle
elezioni e liste elettorali)
1. Salvo quanto previsto
dall'articolo 23, le elezioni sono indette dal Capo dell’Ufficio Consolare tre mesi prima del termine di scadenza del
precedente Comitato. In caso di scioglimento anticipato, l'indizione è
effettuata entro trenta giorni dall'emanazione del Decreto di scioglimento.
2. L'indizione delle elezioni è
portata a conoscenza della collettività italiana mediante affissione all'albo
consolare, circolari informative e l'uso di ogni altro mezzo di informazione.
3. Entro i trenta giorni successivi
alla indizione delle elezioni possono essere presentate le liste dei candidati,
sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a cento per le collettività
composte da un numero di cittadini italiani fino a cinquantamila, ed a duecento
per quelle composte da un numero di cittadini italiani superiore a
cinquantamila.
4. I sottoscrittori devono essere
iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27
dicembre 2001, n. 459, e non possono essere candidati.
5. Le firme di elettori che
compaiono in più di una lista sono considerate nulle.
6. Per l'attuazione del comma 2 è
autorizzata la spesa di 1.675.371 Euro per l'anno 2003.
Art. 16.
(Comitato
Elettorale Circoscrizionale)
1.
Le
liste dei candidati sono presentate ad un apposito ufficio elettorale istituito
presso gli uffici consolari, presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo
rappresentante, che le accetta nei termini e secondo le modalità prescritti dal
regolamento di cui all'articolo 26.
2.
Scaduto
il termine per la presentazione delle liste, è costituito, sempre presso gli
uffici consolari, un Comitato Elettorale Circoscrizionale presieduto dal capo
dell'ufficio o da un suo rappresentante. 3. Del comitato di cui al comma 2 non
possono far parte i candidati.
3.
I
membri del Comitato Elettorale Circoscrizionale sono nominati, tra gli aventi
diritto al voto nell'ambito della circoscrizione, dal Capo dell’Ufficio
Consolare , su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni
degli emigrati presenti nella circoscrizione e secondo le modalità stabilite
nel regolamento di cui all'articolo 26.
4.
Il
Comitato Elettorale Circoscrizionale ha il compito di controllare la Validità
delle firme e delle liste presentate, di costituire i seggi elettorali, di
nominare i presidenti dei seggi e gli scrutatori, di sovrintendere e di
coadiuvare l'attività dei seggi elettorali.
5. Le decisioni del Comitato Elettorale Circoscrizionale sono valide se adottate a maggioranza dei componenti;